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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di aggiudicazione SOGESID “C-0000857 26/02/2026”, comunicato con nota del 2 marzo 2026 nonché dei precedenti atti presupposti, in particolare del verbale n. 4 del 22.12.2025 con cui la Commissione giudicatrice ha ricalcolato e riattribuito i punteggi relativi al sub criterio A.3) e della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 13.1.2026 del Responsabile Unico di Progetto; -in alternativa e subordine, per l’annullamento dell’art. 17 del Disciplinare e della griglia di assegnazione dei punteggi di cui all’art. 20, nella parte in cui dovessero venire interpretati nel senso che il criterio A.3 ha natura quantitativa nonostante l’obbligo di presentazione di offerta qualitativa sul punto; - nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro del RTI Idrotecnica.

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura di gara, unitamente agli atti presupposti di ricalcolo e riattribuzione dei punteggi e alla proposta di aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura di gara e, in particolare, il verbale con cui la Commissione giudicatrice aveva ricalcolato e riattribuito i punteggi relativi al subcriterio A.3, nonché la proposta di aggiudicazione. In via subordinata ha contestato le disposizioni del disciplinare relative al criterio A.3, sostenendo che dovessero essere interpretate come riferite a un’offerta qualitativa e non come criterio quantitativo di tipo ON/OFF. Ha inoltre dedotto l’incompetenza della Commissione di gara, l’illegittimità della correzione della graduatoria, effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio e l’illegittimità del criterio A.3. Ha domandato cautelarmente la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e, nell’eventualità della stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia con subentro del raggruppamento ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla contestata interpretazione del criterio A.3, ha ritenuto che l’interpretazione letterale e sistematica del disciplinare configurasse il criterio come ON/OFF: il punteggio dipendeva dall’impegno del concorrente a fornire determinati pacchetti di formazione, senza valutazione tecnico-discrezionale della qualità o del contenuto dell’offerta formativa. L’obbligo di specificare modalità, contenuti e tempistiche dei moduli è stato ritenuto funzionale alle verifiche in fase esecutiva e non idoneo a trasformare il criterio in qualitativo. Ha escluso l’incompetenza della Commissione, ritenendo spettasse a essa interpretare correttamente le clausole di gara e attribuire i punteggi, anche in sede di revisione. La correzione della graduatoria è stata ritenuta legittima perché intervenuta prima dell’approvazione definitiva della graduatoria e prima della verifica della documentazione amministrativa, in seguito alla rilevazione di un errore interpretativo potenzialmente lesivo della legittimità della gara; il R.U.P. aveva poi recepito tale correzione. L’apertura delle offerte economiche non è stata ritenuta ostativa, poiché il punteggio era attribuito automaticamente in applicazione dell’interpretazione corretta del disciplinare. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessario attivare uno specifico contraddittorio o subprocedimento, considerata la non definitività della graduatoria e l’assenza di deduzioni idonee a dimostrare che la partecipazione della ricorrente avrebbe potuto modificare l’esito della correzione. La censura contro il criterio A.3 è stata ritenuta non assistita da fumus, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella determinazione dei criteri di valutazione; le doglianze sono state considerate attinenti, in sostanza, all’opportunità o convenienza della scelta, non sindacabili in sede giurisdizionale. È stato escluso anche il periculum in mora, attribuendo rilievo all’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, necessari in relazione alle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamate nell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l’istanza cautelare.

  • artt. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per chiedere, in caso di stipulazione, la declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

  • direttiva 91/271/CEE

    Richiamata con riferimento all’interesse pubblico all’esecuzione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione e agli obblighi europei sul trattamento delle acque reflue urbane.

  • Causa C-565/10 della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Richiamata quale pronuncia di condanna rilevante nel bilanciamento degli interessi cautelari.

  • Causa C-85/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Richiamata quale pronuncia di condanna rilevante nel bilanciamento degli interessi cautelari.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis collega il punteggio al mero impegno del concorrente a fornire prestazioni predeterminate, senza prevedere un apprezzamento della qualità o del contenuto dell’offerta, il relativo criterio può essere qualificato come criterio ON/OFF, anche se il disciplinare impone di specificare modalità, contenuti e tempistiche della prestazione per consentire le successive verifiche in fase esecutiva.
  • La Commissione giudicatrice è competente a interpretare le clausole della lex specialis e a correggere l’attribuzione dei punteggi quando rilevi un errore interpretativo, purché la correzione intervenga prima dell’approvazione definitiva della graduatoria e sia diretta a ripristinare la corretta applicazione delle regole di gara.
  • L’avvenuta apertura delle offerte economiche non impedisce la correzione della graduatoria quando, applicata la corretta interpretazione della lex specialis, il punteggio debba essere attribuito automaticamente e non residui alcun margine di valutazione discrezionale o rischio di alterazione della par condicio.
  • Prima dell’approvazione definitiva della graduatoria, la correzione di un errore nell’attribuzione automatica dei punteggi può essere effettuata senza attivare uno specifico contraddittorio, quando non sia dimostrato che la partecipazione degli interessati avrebbe potuto incidere sull’esito dell’attività correttiva.
  • La scelta dei criteri di valutazione delle offerte appartiene, in ampia misura, alla discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile dal giudice amministrativo per mere contestazioni di opportunità o convenienza, salvo che siano dedotti e dimostrati vizi di legittimità.
  • Nel giudizio cautelare, l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione di opere necessarie per adempiere obblighi derivanti da pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea può concorrere a escludere il periculum in mora nel bilanciamento con l’interesse del concorrente alla sospensione dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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