Cassazione Civile, Sentenza n. 6419/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. (richiamato art. 391-bis c.p.c.) avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.35983/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro la sentenza della C.T.R. Campania n.6512/49/16 del 7 luglio 2016. Il ricorrente ha dedotto due errori di fatto: (1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento (REE030100051/09 per il 2006) si riferisse anche a lui personalmente e non solo alla società AEFFEMEDIA s.r.l., mentre l'accertamento riguardava le imposte della società e gli amministratori erano indicati solo come amministratori di fatto; (2) la Corte avrebbe errato nel non riconoscere l'eccezione di giudicato, essendo stata – secondo il ricorrente – prodotta la sentenza che attestava il passaggio in giudicato già nel giudizio di appello, sicché la nuova documentazione non sarebbe stata ammissibile solo per un vizio di forma
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione. Sulla prima doglianza ha ritenuto che la questione relativa alla titolarità della pretesa (la responsabilità personale del ricorrente) fosse già stata decisa con sentenza di appello divenuta irrevocabile per il ricorrente (costui non aveva impugnato l'appello a suo sfavore), pertanto non sussiste il requisito di novità richiesto per la revocazione. Sulla seconda doglianza ha ritenuto che l'eccezione di giudicato e la documentazione relativa non potevano essere allegati per la prima volta in Cassazione (art. 372 c.p.c.) e che il ricorrente non ha dimostrato di aver fatto valere l'attestazione del passaggio in giudicato nel grado di appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000,00 oltre spese prenotate a debito; inoltre è stato dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi d.P.R. n.115/2002 art.13
Norme richiamate
Criterio per la revocazione per errore di fatto: il fatto dedotto non deve essere stato punto controverso e già comunque oggetto di decisione nel giudizio impugnato; l'errore di fatto non è rilevante se la questione era già stata dibattuta e decisa
Richiamata per l'applicazione delle regole sulla revocazione alle sentenze della Corte di cassazione; conferma i requisiti soggettivi e oggettivi per la riapertura del giudizio per errore di fatto
Divieto di introdurre per la prima volta in Cassazione nuove prove o documenti che avrebbero dovuto essere prodotti nei precedenti gradi; impedisce l'allegazione tardiva dell'attestazione del passaggio in giudicato
Cassazione, sentenza n. 9527/2019
Principio utilizzato dalla Corte: non è configurabile l'errore revocatorio quando l'asserita erronea percezione degli atti di causa è stata già oggetto di discussione e di pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali
Cassazione, sentenza n. 34170/2019
Richiamata dal ricorrente quale precedente in cui si sarebbe affermata l'irrilevanza della responsabilità personale del socio rispetto ai debiti della società; la Corte nel caso di specie ha però ritenuto che la questione fosse già stata risolta nei gradi di merito e fosse divenuta definitiva
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
art. 13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis)
Regole sul contributo unificato nei giudizi: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla norma
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c. insieme ad art. 391-bis) è ammissibile solo se il fatto oggetto dell'errore non è stato già controverso e deciso nei precedenti gradi; non è ammessa per questioni già esaminate e decise
- Non è possibile produrre per la prima volta in Cassazione documenti idonei a far valere fatti nuovi (art. 372 c.p.c.): ogni elemento probatorio rilevante deve essere prodotto nei gradi di merito o in appello, pena l'inammissibilità
- Se una sentenza di appello è divenuta definitiva per una parte (per mancata impugnazione), quella parte non può più contestare in Cassazione la questione decisiva già risolta, salvo i stretti casi previsti per la revocazione
- Per far valere il giudicato a favore del contribuente è necessario che l'attestazione del passaggio in giudicato sia evidente negli atti o sia tempestivamente prodotta nel grado di merito in cui l'eccezione può essere rilevata; l'allegazione tardiva in Cassazione non è efficace
- Chi propone ricorso per revocazione deve dimostrare che l'errore di fatto è decisivo per la decisione e non già oggetto di valutazione giudiziaria precedente; diversamente il ricorso sarà dichiarato inammissibile e si rischiano condanne per le spese
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