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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20549/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dal diniego, nei gradi di merito, della domanda volta a ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato con un ente locale. La precedente ordinanza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello, rilevando assenza di prova del rapporto di lavoro, promiscuità dei motivi di impugnazione, difetto di localizzazione dei documenti e inammissibilità delle censure sulla valutazione del materiale istruttorio. Con il ricorso per revocazione la parte istante deduceva: 1) errore di fatto per erronea percezione degli antefatti processuali e degli atti di merito, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato e l'inammissibilità della censura ex art. 115 c.p.c., nonché il difetto di localizzazione documentale; 2) violazione dei diritti fondamentali convenzionali, assumendo che l'ordinanza non avesse esaminato con rigore tutti gli elementi probatori dai quali sarebbe emersa la prova del rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i pretesi errori dedotti non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché attenevano a punti controversi e decisi, oppure si risolvevano in censure di giudizio sulla valutazione delle prove e sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. Inoltre, l'eventuale errore relativo alla localizzazione dei documenti è stato giudicato non decisivo, essendo la decisione sorretta da una autonoma ratio di inammissibilità, cioè la promiscuità dei motivi di ricorso. È stata altresì esclusa la configurabilità della revocazione ex art. 391-quater c.p.c., mancando una sentenza della Corte EDU che avesse dichiarato la contrarietà alla Convenzione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    art.360, co.1, n.5 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione del materiale istruttorio sono state ritenute inammissibili fuori dai limiti del vizio di motivazione/omesso esame consentito dalla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta cattiva applicazione della norma è stata qualificata come errore di giudizio e non come errore di fatto revocatorio.

  • art. 391-quater c.p.c.

    La revocazione per contrasto con la CEDU presuppone una sentenza della Corte EDU che abbia accertato l'incompatibilità del provvedimento impugnato con la Convenzione o i suoi Protocolli; tale presupposto mancava.

  • art. 13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 4678/22

    L'errore revocatorio deve essere essenziale, decisivo e non riguardare un punto controverso deciso; inoltre non rileva se la decisione è sorretta da una ratio autonoma non colpita dall'errore.

  • Cass. 5326/23

    L'errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Cassazione è errore di giudizio, non di fatto, perché consiste in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio è configurabile solo se consiste in una falsa percezione di un fatto storico, decisivo e non controverso; non è sufficiente la critica alla valutazione del materiale probatorio o alla ricostruzione giuridica del fatto compiuta dal giudice.
  • La revocazione è inammissibile quando l'asserito errore investe questioni che hanno formato oggetto della decisione impugnata oppure quando la decisione si fonda anche su una ratio autonoma non incisa dall'errore dedotto.
  • La doglianza che contesti la lettura delle prove, la loro selezione o la qualificazione giuridica della fattispecie integra un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
  • La revocazione straordinaria collegata a una violazione della CEDU richiede il previo accertamento della Corte EDU sulla contrarietà della decisione nazionale alla Convenzione o ai suoi Protocolli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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