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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23354/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca di prevenzione sull'immobile di Roma. TOFONE sosteneva di aver ricevuto l'immobile per successione, di aver trascritto in data 4/11/2010 una domanda giudiziale volta alla declaratoria di nullità o, in subordine, alla risoluzione del contratto di compravendita (atto di vendita dell'11/4/2010 trascritto il 15/4/2010) e di aver quindi una domanda trascritta anteriormente al sequestro/confisca (sequestro 12/10/2011; decreto confisca 30/3/2012). In seguito il Tribunale civile aveva dichiarato la risoluzione del contratto (sentenza 12/5/2022, definitiva 6/3/2023). TOFONE deduceva che, per effetto della trascrizione della domanda e della retroattività della risoluzione (art. 1458 c.c.), il suo diritto reale precedeva e doveva prevalere sulla confisca. Le sorelle OMBRES proponevano motivi analoghi. Il Tribunale di prevenzione aveva invece ritenuto la confisca non travolta dalla risoluzione e negato la qualità di terzo proprietario alla TOFONE; inoltre aveva dichiarato inammissibili alcune opposizioni per questioni procedurali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Valeria e Gisella OMBRES per mancanza di procura speciale e le ha condannate alle spese nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto il ricorso di Carla TOFONE: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma - Sezione Misure di prevenzione per un nuovo giudizio, ordinando che si valuti, nel merito, la sussistenza della buona fede della TOFONE e la priorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto al sequestro/confisca. La Corte ha ritenuto che un terzo in buona fede che abbia trascritto anteriormente la domanda giudiziale di risoluzione può far prevalere il proprio diritto reale sulla confisca, e che la mancata chiamata della terza interessata nel procedimento di prevenzione può integrare violazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (legislazione antimafia), art. 2-ter

    Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca

    La norma impone che, quando risulta che i beni appartengono a terzi, questi debbano essere chiamati nel procedimento di prevenzione per esercitare le proprie deduzioni; la Corte ha ritenuto che la mancata chiamata leda il contraddittorio e può inficiare la confisca se il terzo dimostra anteriorità di titolo e buona fede.

  • Legge n. 228 del 2012 (disposizioni tributarie/anticorruzione), art. 1, comma 197

    Richiamata per la disciplina applicabile ratione temporis e per i rimandi normativi; la Corte segnala l'occorrenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata nella valutazione delle misure ablative.

  • Codice civile, art. 1458

    Stabilisce la risoluzione del contratto per inadempimento e la retroattività degli effetti della risoluzione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di risoluzione produca effetti ex tunc tra le parti e, se la domanda era stata trascritta anteriormente al sequestro/confisca, tali effetti possono prevalere nei confronti di terzi che abbiano trascritto successivamente.

  • Codice civile, art. 2652, primo comma, n. 1

    Include le domande di risoluzione fra gli atti soggetti a trascrizione: la trascrizione della domanda ha effetto di 'prenotazione' rendendo la futura sentenza opponibile a chi trascrive successivamente; la Corte l'ha interpretata come strumento che può far prevalere il diritto del terzo trascrittore anteriore rispetto alla confisca.

  • Codice di procedura penale, art. 100

    Prevede che le parti civili/persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possano stare in giudizio solo con difensore munito di procura speciale: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle OMBRES per mancanza di procura speciale.

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Norma sul procedimento camerale in sede di esecuzione: richiamata in relazione alla possibilità di opposizione e al contraddittorio; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare le garanzie del contraddittorio anche in sede di misure ablative.

  • Costituzione, art. 42 e art. 24

    Richiamate per il valore costituzionale della tutela della proprietà e del diritto di accesso alla giustizia; la Corte ha sottolineato che la protezione del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio del terzo in buona fede senza verifica proporzionata.

  • Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 1, art. 1 (tutela della proprietà) e CEDU, art. 6

    Richiamati per i profili convenzionali di proporzionalità e di tutela del diritto di proprietà; la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza europea nel valutare la legittimità delle interferenze patrimoniali.

Massime di principio

  • La trascrizione anteriore di una domanda giudiziale di risoluzione di contratto svolge funzione di prenotazione: se la domanda viene accolta la sentenza, anche se trascritta dopo, è opponibile a chi abbia trascritto diritti in epoca successiva, potendo quindi prevalere sulla successiva confisca/sequestro, a condizione che il terzo sia in buona fede.
  • La confisca non estingue automaticamente diritti reali preesistenti esercitabili dai terzi estranei al procedimento: il terzo può chiedere mediante incidente di esecuzione l'accertamento della permanenza del suo titolo e della sua prevalenza sulla misura ablativa.
  • La buona fede del terzo e l'anteriorità della trascrizione sono requisiti essenziali e l'onere della prova grava sul terzo interessato; in loro mancanza la confisca può essere mantenuta.
  • Il principio del contraddittorio impone che terzi che vantano diritti sul bene siano chiamati nel procedimento di prevenzione; la mancata chiamata può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per valutazione di merito.
  • Per impugnare in sede penale o di cassazione atti relativi a diritti civilistici il difensore deve essere munito di procura speciale; la mancata procura speciale è causa di inammissibilità del ricorso.
  • In casi analoghi valutare sempre: (a) data di trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla trascrizione del sequestro/confisca; (b) esistenza di sentenza civile di risoluzione con efficacia retroattiva; (c) prova della buona fede del terzo; (d) rispetto del contraddittorio nel procedimento di prevenzione.

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