Cassazione Civile, Ordinanza n. 32190/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti di una società. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità e aveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo, valorizzando una serie di elementi presuntivi connessi ai versamenti dei soci su un conto qualificato come "versamento in conto futuro aumento di capitale", ritenuti fittizi e indice di ricavi non dichiarati. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento e ritenendo non decisive le contestazioni sui costi di carburante e sponsorizzazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla mancata notifica del PVC con riguardo ai costi di sponsorizzazione e violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) nullità della sentenza per motivazione carente e illogica in ordine ai presupposti dell’accertamento analitico-induttivo e al ragionamento presuntivo; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo l’assenza di un fatto noto idoneo e la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) omessa pronuncia/motivazione sulla incidenza dei costi sui maggiori ricavi, sui prelevamenti dei soci e sull’aliquota IVA applicata; 5) omessa pronuncia e violazione dell’art. 109 TUIR in relazione al disconoscimento di costi di sponsorizzazione e IVA, ritenuti inerenti e tracciabili, con richiamo all’art. 90, comma 8, L. 289/2002. La Corte ha ritenuto il primo, secondo, terzo e quarto motivo inammissibili, e il quinto infondato, rilevando in particolare che la CTR si era comunque pronunciata sulla questione dei costi di sponsorizzazione escludendo che fossero oggetto di contestazione nell’avviso. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando anche la sanzione ex art. 96 c.p.c. nonché il contributo ulteriore ex d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo, per difetto di autosufficienza, specificità o perché volti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la CTR aveva comunque deciso sulla questione dei costi di sponsorizzazione escludendo che fossero stati oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo o l’eccezione sia stato ritualmente proposto nel giudizio di merito e sia trascritto nel ricorso con adeguata specificazione degli atti in cui è stato dedotto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È utilizzabile per far valere nullità processuali e vizi di motivazione solo nei limiti della motivazione apparente o mancante, non per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più consentita la censura di insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; solo la sua mancanza, apparenza, perplessità o insanabile contraddittorietà integra vizio rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente o incomprensibile determina nullità della sentenza.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La contribuente lo invocava per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non accoglie la censura perché inammissibile e comunque non correlata alla ratio della decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale base dell’accertamento analitico-induttivo, che presuppone l’inattendibilità della contabilità e può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 53 Cost.
È evocato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva, ma la censura viene considerata inammissibile perché priva di specificità e tesa a una nuova valutazione del fatto.
È richiamato dalla ricorrente per l’inerenza dei costi di sponsorizzazione; la Corte non entra nel merito della deduzione perché la CTR aveva escluso che quei costi fossero contestati nell’avviso.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
È invocato per sostenere una presunzione di inerenza delle sponsorizzazioni, ma la Corte non accoglie la doglianza per la ragione processuale e per l’insussistenza della contestazione nell’atto impositivo.
La Corte applica la condanna aggravata, ritenendo il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò comporta anche l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non indica con precisione la domanda o eccezione proposta in appello, l’atto o il verbale in cui è stata dedotta e la parte della decisione impugnata da cui risulta la mancata decisione.
- In cassazione non è consentito censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione: il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure ai casi di motivazione mancante o meramente apparente.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, nonché la verifica dell’inattendibilità della contabilità ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili se sorretti da motivazione non apparente.
- Chi deduce in cassazione la violazione delle regole sulle presunzioni o sull’onere della prova non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti: deve indicare un errore di diritto nel criterio applicato dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia su una questione è infondata se il giudice di appello ha comunque preso posizione sul punto, anche escludendo che la questione fosse stata oggetto di contestazione nell’atto impositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →