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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10080/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di concorso in truffa aggravata. Venivano denunciati vizi di motivazione e violazione di legge: illogicità e contraddittorietà per non aver considerato che l'aggravamento era stato disposto soprattutto per violazioni delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari; violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per avere desunto una presunzione assoluta senza valutare l'incidenza degli elementi di novità (ridimensionamento del ruolo dell'imputata emerso nell'istruttoria dibattimentale, effetto deterrente del periodo di detenzione già scontato e tempo trascorso in carcere dal novembre 2022 al giugno 2024); errata valutazione del fattore "tempo" trattato come neutro invece che come elemento da valutare in correlazione con la proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per carenza argomentativa: il provvedimento era focalizzato sulla motivazione dell'ordinanza genetica e riproduceva argomentazioni del riesame senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Tribunale che avevano motivato la sostituzione della misura. In particolare, la Corte ha rilevato che l'ordinanza non ha valutato complessivamente le risultanze dibattimentali che ridimensionavano il ruolo della ricorrente, né l'incidenza del lungo periodo di detenzione già subito sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, inoltre ha fatto riferimento a documentazione relativa ad altri familiari coindagati per desumere una negativa personalità. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Non può essere ricavata dall'art. 275, comma 3, una presunzione assoluta che impedisca la valutazione degli elementi di novità (ridimensionamento del ruolo, tempo già scontato in carcere, effetto deterrente); il giudice deve valutare criticamente tali elementi nella verifica della sussistenza e proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019

    Richiamati principi secondo i quali, in caso di ribaltamento di un provvedimento cautelare da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, non è richiesta una motivazione 'rafforzata', ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata; il giudice d'appello deve dunque motivare in modo adeguato il contrasto con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando un giudice dispone il ripristino di una misura più grave devono essere valutati criticamente e complessivamente gli elementi nuovi emersi (ridimensionamento del ruolo dell'imputato, risultanze dibattimentali) e il tempo di detenzione già subito, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare.
  • L'art. 275, comma 3, non autorizza una presunzione assoluta: il giudice deve considerare la incidenza degli elementi di novità e motivare perché tali elementi non incidano sulla necessità o proporzionalità della misura cautelare.
  • Il giudice che riforma una decisione cautelare non è tenuto a una 'motivazione rafforzata' ma deve confrontarsi criticamente con le ragioni della pronuncia precedente e spiegare puntualmente la diversa valutazione.
  • Non è ammissibile fondare la gravità della personalità del prevenuto su documentazione riferibile esclusivamente a terzi (altri coindagati); l'affermazione di una negativa personalità richiede riferimenti specifici e pertinenti all'interessato.
  • Il 'tempo' già trascorso in detenzione va valorizzato nelle valutazioni di proporzionalità: un lungo periodo già scontato può avere rilevanza attenuante o deterrente e deve essere considerato nel bilanciamento delle esigenze cautelari.

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