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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01581/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società che svolgeva attività di gestione di spazi pubblicitari aveva ottenuto in primo grado l’accertamento della non debenza di somme iscritte a ruolo sulla base di cartelle esattoriali relative ad anni compresi tra il 2005 e il 2009, nonché la condanna dell’ente locale alla restituzione di quanto già incassato. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione principale dell’ente locale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, accogliendo l’appello incidentale dell’agente della riscossione sul solo profilo della legittimazione passiva, aveva riformato il regime delle spese, riducendo e ridistribuendo le spese di primo grado e regolando quelle di appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello riformato d’ufficio il capo sulle spese di primo grado in assenza di specifica impugnazione sul punto; (2) violazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c., perché l’appello incidentale dell’agente della riscossione non riguardava il quantum delle spese ma solo la propria sottoposizione o meno alla solidarietà; (3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per aver modificato il quantum delle spese nonostante l’inammissibilità dell’appello principale; (4) omessa motivazione e violazione dei parametri del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese di primo grado; (5) omessa motivazione e violazione del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese del secondo grado, ritenuta troppo bassa rispetto allo scaglione di valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha ristabilito la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese dei giudizi di merito in favore della società, confermando per il primo grado l’importo liquidato dal Tribunale e determinando per il secondo grado il compenso in euro 13.535,00 oltre euro 1.138,00 per spese. Ha inoltre condannato Roma Capitale alle spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo. La ratio della decisione è che, in caso di conferma della sentenza impugnata nel merito e assenza di specifico motivo di gravame sulle spese, il giudice d’appello non può rideterminarle d’ufficio; la riforma del capo spese è consentita solo quando sia effettivamente riformata, in tutto o in parte, la decisione di merito oppure quando le spese siano state specificamente impugnate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devolutum né modificare d’ufficio il capo sulle spese in assenza di impugnazione specifica, quando la decisione di merito sia confermata

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    l’acquiescenza o comunque la mancata impugnazione di un capo impedisce la sua modifica in appello oltre i limiti devoluti

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere motivi specifici; se l’impugnazione è inammissibile e non investe il capo sulle spese, questo non può essere riformato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio denunciato per violazione di legge nei primi motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il vizio denunciato per omessa motivazione sui capi relativi alla liquidazione delle spese

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali nei diversi scaglioni di valore

Massime di principio

  • In caso di rigetto o inammissibilità dell’appello sul merito, il giudice di secondo grado non può procedere d’ufficio a una nuova liquidazione delle spese del grado precedente se il relativo capo non è stato specificamente devoluto al suo esame.
  • La modifica del capo sulle spese in appello è legittima solo se la sentenza viene riformata, almeno in parte, nel merito oppure se la statuizione sulle spese è stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.
  • L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi impedisce che la decisione di merito e i capi non devoluti, compreso quello sulle spese, siano ricalcolati dal giudice del gravame.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri normativi applicabili ratione temporis e deve essere sorretta da motivazione, specie quando ci si discosti sensibilmente dai valori medi o si liquidino importi inferiori a quelli minimi ricavabili dallo scaglione di riferimento.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente sul merito anche in punto spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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