Cassazione Penale, Sentenza n. 41511/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa per il mancato invio telematico, su richiesta del difensore, della copia integrale degli atti e per il rigetto della domanda di differimento dell'udienza, sostenendo che ciò aveva reso oggettivamente impossibile al difensore prendere conoscenza effettiva degli elementi di accusa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittime sia il diniego del differimento dell'udienza (per difetto di legittimazione attiva del difensore e carenza di "giustificati motivi" ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p.), sia l'omesso rilascio telematico delle copie. Il Collegio ha osservato che l'art. 309 comma 8 garantisce alla difesa la facoltà di esaminare gli atti depositati in cancelleria ma non un diritto automatico e immediato ad ottenere copia telematica; la possibilità di estrarre copia informale recandosi in cancelleria sussisteva ma la difesa non ha effettivamente provveduto a consultare gli atti nei tempi utili. Richiamata consolidata giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che le esigenze di celerità del procedimento di riesame giustificano tali limiti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e dato mandato alla cancelleria per la trasmissione della copia del provvedimento ai sensi dell'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. comma 8
"Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria" e diritto della difesa di "esaminarli e di estrarne copia"
Garantisce la facoltà di consultare gli atti depositati in cancelleria nelle procedure di riesame; tuttavia non riconosce un diritto incondizionato ad ottenere copie immediate e de plano, soprattutto se ciò osterebbe alla celerità del procedimento
art. 309 cod. proc. pen. comma 9-bis
attribuisce all'indagato la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi"
La norma riconosce il diritto di chiedere il differimento solo all'indagato/imputato personalmente; il Tribunale valuta la sussistenza dei "giustificati motivi" (qualità, attinenza ad esigenze difensive e non pretestuosità) e decide senza formalità particolari
art. 43 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul deposito e rilascio degli atti; richiamata dalla difesa per sostenere il diritto a ottenere copie telematiche, ma nel contesto cautelare di riesame la Corte ritiene prevalente la disciplina che assicura la consultazione e non il rilascio automatico delle copie
Riferimento normativo sulle formalità e modalità di notifica/depositi; utilizzato per argomentare che il rilascio telematico è una modalità di esecuzione delle copie e non una garanzia assoluta nell'ambito del procedimento di riesame
art. 125 cod. proc. pen. (ultimo comma)
Applicabile ai provvedimenti adottati senza particolari formalità; la decisione sul differimento rientra tra "altri provvedimenti" che possono essere adottati senza osservanza di forme particolari
Regola il deposito dell'ordinanza genetica e degli atti relativi alla misura cautelare; garantisce strumenti di conoscenza agli organi difensivi sin dall'esecuzione dell'ordinanza (avviso di deposito, diritto di esaminare specifici atti)
art. 291 cod. proc. pen. comma 1 (richiamato)
Citato in relazione al diritto di esaminare verbali di comunicazioni/intercettazioni previsto da art. 293 comma 3; evidenzia che per alcuni atti specifici è riconosciuta la possibilità di estrarre copia
Richiamato nella giurisprudenza sul rilascio di copie; la Corte sottolinea che l'art. 127 non conferisce diritto tecnico automatico ad ottenere copia degli atti nei procedimenti di riesame, per ragioni di celerità
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di reiezione del ricorso; applicata dalla Corte
art. 94 cod. proc. pen. comma 1-ter
Norma utilizzata per dare mandato alla cancelleria di trasmettere copia del provvedimento impugnato; provvedimento operativo a seguito della decisione
Massime di principio
- Nelle procedure di riesame cautelare il diritto di difesa è garantito principalmente dalla facoltà di consultare gli atti depositati in cancelleria; non sempre sussiste un diritto automatico e immediato ad ottenere copia telematica degli atti.
- La richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309 comma 9-bis deve essere proposta dall'indagato/imputato personalmente; il difensore non è legittimato a sostituirsi, salvo diversa disciplina, e il Tribunale valuta la sussistenza di "giustificati motivi" tenendo conto dell'urgenza del procedimento.
- Se la cancelleria non può inviare copie per via telematica, al difensore va offerta la possibilità di consultare il fascicolo e ottenere copie in forma informale; la mancata fruizione di tale possibilità da parte della difesa può pregiudicare una censura per violazione del diritto di difesa.
- Per evitare contestazioni, la difesa deve agire tempestivamente: richiedere copia, documentare l'impossibilità di ottenere copia telematica e, se necessario, sollecitare o recarsi personalmente in cancelleria nei termini utili; la prova dell'impossibilità effettiva di accesso agli atti è decisiva.
- L'esigenza di celerità del procedimento cautelare giustifica limiti organizzativi all'accesso immediato alle copie degli atti; eventuali violazioni del diritto di difesa richiedono la dimostrazione di un pregiudizio concreto derivante dall'impossibilità di consultare gli atti.
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