Cassazione Penale, Sentenza n. 51057/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., deducendo che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza effettiva del procedimento (vocatio in iudicium) e che la sua assenza al processo era dovuta a incolpevole mancata conoscenza dell'accusa; sosteneva che la notifica non gli era pervenuta personalmente e che quindi il giudizio in contumacia doveva essere rescindibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, la notificazione del decreto di citazione a quel difensore e la successiva rinuncia solo in epoca posteriore costituiscono indici rilevanti di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La Cassazione ha inoltre rilevato l'assenza, da parte della difesa, di specifiche e concrete allegazioni idonee a dimostrare un'effettiva e incolpevole ignoranza della vocatio in ius. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
Norma del codice penale che indica il reato per il quale è stata emessa la condanna oggetto del procedimento di rescissione del giudicato
art. 94, comma 1
Richiama gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma procedurale per l'esecuzione degli obblighi conseguenti alla pronuncia della Corte
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio e la conseguente notificazione a quel domicilio costituiscono un forte indice di conoscenza del processo; tale situazione può legittimare un giudizio in contumacia salvo prova contraria.
- La notifica regolare effettuata non necessariamente 'a mani proprie' può essere ritenuta efficace quando sia stata indirizzata al difensore domiciliatario: l'onere di dimostrare incolpevole ignoranza grava sull'imputato e richiede allegazioni concrete.
- La semplice affermazione di non avere ricevuto personalmente la notifica non è sufficiente per ottenere la rescissione del giudicato; servono fatti specifici che dimostrino l'impossibilità effettiva di conoscere l'atto per cause non imputabili all'imputato.
- La rinuncia successiva del difensore non scioglie automaticamente gli effetti della notificazione precedentemente ricevuta dal difensore stesso; è necessario provare che la rinuncia ha effettivamente impedito ogni possibilità di comunicazione col difensore e con l'imputato.
- In sede di impugnazione per rescissione del giudicato è essenziale produrre elementi probatori dettagliati e circostanziati; allegazioni vaghe o generiche sul mancato ricevimento della notifica sono in genere inefficaci.
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