Cassazione Penale, Ordinanza n. 06405/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio già stabiliti in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità penale per il capo di imputazione non specificato nel testo. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito sarebbe viziata nella ricostruzione probatoria. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto al diniego dell'attenuante del concorso di minima importanza, contestando inoltre la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte osserva però che il primo motivo ripropone censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, mentre il secondo attiene al trattamento punitivo ed è comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle difese; la pena è ritenuta congrua ai parametri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di congruità della pena; la Corte ritiene la sanzione adeguata ai criteri legali di commisurazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è inammissibile perché non introduce una critica effettiva alla decisione.
- Le doglianze relative al diniego di un'attenuante e alla quantificazione della pena devono confrontarsi con una motivazione non illogica e con i criteri dell'art. 133 c.p.; se la sentenza di merito offre una giustificazione congrua, la censura non è idonea a ottenere il sindacato di legittimità.
- Le contestazioni che investono il trattamento sanzionatorio, quando risultino prive di autonoma consistenza rispetto alla motivazione di merito e non evidenzino vizi manifesti, non sono idonee a fondare l'annullamento della sentenza.
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