Sentenza del 04/04/2022 n. 1570 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Impugnazione estratto di ruolo - Applicazione retroattiva legge art. 3 bis d.l. n- 146/2021 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha notificato impugnazione avverso l'estratto di ruolo. L'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce dell'art. 3‑bis del d.l. n. 146/2021 (conv. l. 215/2021) che limita la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo a tre casi tassativi: a) pregiudizio per partecipazione a procedura di appalto; b) blocco di pagamenti dovuti dalla P.A.; c) perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. La questione principale era se tale disciplina potesse operare retroattivamente sulle impugnazioni già notificate prima dell'entrata in vigore.
La decisione
Il giudice ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 3‑bis del d.l. 146/2021: l'innovazione normativa non opera sulle impugnazioni già notificate anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che l'impugnazione del contribuente, notificata prima dell'entrata in vigore, è ammessa e deve essere decisa secondo la disciplina previgente e i relativi profili di merito (conseguente esame del merito non trattato qui). La decisione si allinea ai precedenti di legittimità (Cass. n. 10503/2014; Cass. n. 23165/2020).
Norme richiamate
Norma processuale tributaria relativa alla impugnazione degli atti davanti alla Commissione tributaria; richiamata come riferimento alla disciplina generale delle impugnazioni.
Introdotto il divieto di impugnare l'estratto di ruolo salvo tre ipotesi tassative (pregiudizio per appalto, blocco pagamenti da P.A., perdita di benefici verso P.A.). Nel caso esaminato è stata esclusa l'applicazione retroattiva di questa disposizione alle impugnazioni già notificate prima della sua entrata in vigore.
legge n. 215/2021 (conversione d.l. 146/2021)
Atto di conversione che ha recepito l'art. 3‑bis; la corte ha valutato la decorrenza e la non retroattività della nuova disciplina contenuta nella conversione.
Cass. 10503/2014
Precedente di legittimità richiamato per la nozione di impugnabilità dell'estratto di ruolo e per i limiti procedurali applicabili; utilizzato a supporto dell'orientamento di non estendere retroattivamente nuovi limiti procedurali.
Cass. 23165/2020
Ulteriore precedente giurisprudenziale richiamato in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e di tutele del contribuente, confermando principi applicabili alla questione di retroattività.
Massime di principio
- La normativa introdotta dall'art. 3‑bis d.l. 146/2021 limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo a tre ipotesi tassative: pregiudizio per partecipazione ad appalto, blocco di pagamenti dovuti dalla P.A., perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.
- La data decisiva è la data di notifica dell'impugnazione: se l'impugnazione è stata notificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, quest'ultima non si applica (no retroattività) e l'impugnazione resta ammissibile secondo la disciplina previgente.
- Per le impugnazioni notificate dopo l'entrata in vigore, il giudice verifica se ricorra una delle tre condizioni tassative; in assenza, l'impugnazione dell'estratto di ruolo può essere dichiarata inammissibile.
- I precedenti di legittimità (es. Cass. 10503/2014; Cass. 23165/2020) costituiscono parametri interpretativi utili per valutare ammissibilità e limiti procedurali, soprattutto in tema di tutela del contribuente e di decorrenza delle norme processuali.
- In pratica, chi intende proporre impugnazione dovrebbe verificare con attenzione: a) la data di notifica rispetto all'entrata in vigore della nuova norma; b) la sussistenza concreta di uno dei tre pregiudizi tassativi previsti dall'art. 3‑bis se l'impugnazione è successiva all'entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 87 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 434 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 435 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →