Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Irpef - Tassabilità indennità risarcitorie - Lucro cessante - Danno emergente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno ottenuto dalla Pubblica Amministrazione, con transazione, due tipologie di somme: l'indennità di occupazione (euro 1.250.092,63 complessivi, pari a euro 418.697,54 ciascuno) e una somma a titolo di maggior danno (euro 5.000.000 complessivi, pari a euro 1.666.667 ciascuno). I contribuenti contestavano la tassazione IRPEF delle somme relative al maggior danno ritenendole risarcitorie del cosiddetto danno emergente (esente), mentre l'indennità di occupazione costituiva lucro cessante e quindi tassabile. Hanno chiesto il rimborso dell'Irpef pagata sull'importo relativo al maggior danno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha accolto l'appello. Ha ritenuto, sulla base del testo della transazione (art. 1 e art. 3) e della giurisprudenza della Cassazione, che la somma di euro 5.000.000 fosse pattuita a titolo di risarcimento per danno materiale, morale e spese (danno emergente) e quindi non assoggettabile a IRPEF, mentre l'indennità di occupazione costituisce indennità sostitutiva del canone (lucro cessante) e rimane tassabile. Di conseguenza ha disposto il rimborso delle imposte indebitamente versate sui maggiori danni, oltre interessi, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 6, comma 2
Le indennità risarcitorie sono imponibili solo se sostitutive di redditi (lucro cessante); non sono imponibili quando riparano un pregiudizio di natura diversa (danno emergente).
Codice Civile, artt. 1362 e ss.
I criteri di interpretazione contrattuale sono regole legali che affidano al giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti; la valutazione di fatto sulla volontà negoziale è sindacabile in Cassazione solo per violazione di questi canoni.
Cass. civ., Sez. Tributaria, n. 8031/2021
Cass. 23/03/2021, n. 8031
Conferma il principio che le somme risarcitorie sono tassabili solo se reintegrano mancati redditi (lucro cessante) e precisa che l'interpretazione del contratto transattivo è questione di fatto affidata al giudice di merito.
Cass. civ., n. 5108/2019
Affermato il principio della distinzione tra lucro cessante e danno emergente ai fini della tassazione delle somme risarcitorie.
Cass. civ., n. 27136/2017
Cass. 15/11/2017, n. 27136
Conferma la giurisprudenza consolidata in tema di interpretazione contrattuale e accertamento della volontà delle parti.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 27
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento dell'udienza da remoto e la discussione anche in caso di problemi tecnici di collegamento dell'Ufficio.
Massime di principio
- La tassazione delle somme risarcitorie dipende dalla natura del risarcimento: sono imponibili solo le somme che sostituiscono redditi perduti (lucro cessante); sono esenti le somme atte a riparare danni materiali, morali o spese (danno emergente).
- La qualificazione fiscale dipende dall'interpretazione del titolo negoziale (es. transazione). Se l'accordo indica esplicitamente che una somma è a titolo di danno materiale/morale e spese, essa tende a qualificarsi come danno emergente esente.
- L'accertamento sulla natura delle somme è valutazione di fatto del giudice di merito secondo i canoni di interpretazione contrattuale (art. 1362 c.c.); la cassazione interviene solo per errori di diritto o violazione delle regole di interpretazione legale.
- È consigliabile che transazioni e accordi distinguano chiaramente le poste risarcitorie (indennità di occupazione, maggior danno, danno morale, spese) e documentino le ragioni che giustificano ciascuna voce per facilitare la qualificazione fiscale.
- Comportamenti antecedenti e successivi delle parti (pareri tecnici, stime, modo di dichiarare fiscalmente le somme) sono elementi probatori importanti per dimostrare la natura della somma.
- In caso di contenzioso tributario, il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare che la somma era effettivamente risarcitoria di danno emergente e non sostitutiva di reddito; pertanto conservare atti, perizie, pareri e il testo integrale della transazione è fondamentale.
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