Sentenza del 04/04/2022 n. 87 - Corte Costituzionale
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore - Inefficacia di quelle effettuate dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020, per effetto delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Irragionevolezza e violazione del principio di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale. - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 4. - Costituzione, artt. 3 e 24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Era censurata la parte dell'art. 4 del d.l. n. 137/2020 che disponeva l'inefficacia di "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ossia dal 25.10.2020 al 25.12.2020). Il giudice rimettente sosteneva che tale disposizione violava gli artt. 3 e 24 Cost.: creava un'irragionevole disparità di trattamento tra creditori che avevano notificato il pignoramento in quel breve intervallo temporale e gli altri; comprometteva in modo definitivo la garanzia esecutiva dei creditori chirografari (perché impediva gli effetti di inopponibilità previsti dall'art. 2913 c.c.); aveva effetti retroattivi per i pignoramenti 25-28 ottobre 2020; ed era quindi sproporzionata rispetto alla finalità di tutela dell'abitazione principale del debitore, già garantita dalla sospensione prevista dall'art. 54-ter d.l. 18/2020.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata (art. 4 del d.l. n. 137/2020, convertito) nella parte che prevedeva l'inefficacia delle procedure esecutive per pignoramento immobiliare della prima casa effettuate tra il 25 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione (25 dicembre 2020). La Corte ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli artt. 24 (tutela giurisdizionale) e 3 (principio di ragionevolezza/pari trattamento) Cost.: l'inefficacia del pignoramento ha creato un regime temporaneo di impignorabilità eccedente e ingiustificato, compromettendo l'effettività della tutela esecutiva dei creditori e producendo disparità ingiustificate e persino effetti retroattivi. Rimaneva comunque fermo, per lo stesso periodo, il regime di sospensione delle procedure esecutive di cui all'art. 54-ter d.l. n. 18/2020, ma la sanzione di inefficacia del pignoramento è stata eliminata per contrasto con la Costituzione.
Norme richiamate
art. 4 decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)
È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La Corte interpreta la disposizione come estensione dell'inefficacia al pignoramento stesso (non solo agli atti successivi), configurando un temporaneo regime di impignorabilità della prima casa per il periodo indicato; tale effetto è ritenuto sproporzionato e lesivo dei diritti dei creditori.
art. 54‑ter decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18 (come convertito)
Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (sospesa per sei mesi dalla conversione)
La sospensione consentiva il compimento del pignoramento ma bloccava l'esecuzione, preservando comunque l'effetto di inopponibilità degli atti di disposizione (art. 2913 c.c.) e realizzando un bilanciamento tra tutela del debitore e del creditore; la Corte rileva che questa tutela rendeva inutile e sproporzionata la successiva declaratoria di inefficacia.
art. 2913 cod. civ.
Norma che rende inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, gli atti di alienazione compiuti dal debitore dopo il pignoramento; la Corte osserva che l'inefficacia del pignoramento eliminerebbe tale tutela, compromettendo la garanzia esecutiva del creditore.
art. 555 cod. proc. civ.
Riferimento formale al pignoramento immobiliare. La Corte usa tale richiamo per sottolineare che la disposizione censurata riguarda proprio il pignoramento di immobili (in particolare la casa di abitazione).
art. 3 Cost.
Invocato per censurare la disparità di trattamento e la manifesta irragionevolezza della norma; la Corte ritiene la misura eccessiva rispetto alla finalità di tutela dell'abitazione principale.
art. 24 Cost.
Richiamato in quanto il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva è componente essenziale del diritto di accesso al giudice; la disposizione censurata ha compromesso l'effettività della tutela giurisdizionale in executivis.
Massime di principio
- Le misure emergenziali che limitano l'esecuzione forzata devono rispettare il principio di proporzionalità: sospensioni temporanee sono ammissibili, ma non misure che annullino retroattivamente l'efficacia del pignoramento se ciò priva irreparabilmente i creditori della garanzia esecutiva.
- La possibilità di notificare il pignoramento mantenendone gli effetti di inopponibilità (art. 2913 c.c.) rappresenta un importante mezzo di bilanciamento tra tutela del debitore (prima casa) e dei creditori; norme che eliminano tale tutela sono soggette a stretto controllo di ragionevolezza.
- Le deroghe al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) devono essere circoscritte nel tempo e adeguatamente motivate; differenze di trattamento tra creditori per motivi temporali non giustificate possono violare l'art. 3 Cost.
- Le disposizioni con efficacia retroattiva che incidono su situazioni già formatesi (pignoramenti già eseguiti) sono particolarmente problematiche e vanno evitate salvo che sussistano ragioni eccezionali stringenti.
- Nel diritto emergenziale è opportuno preservare comunque strumenti minimi di tutela del creditore (es. mantenimento dell'effetto di inopponibilità) quando si voglia proteggere il debitore, per evitare pregiudizi irreparabili e violazioni del diritto di accesso al giudice.
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