Sentenza del 04/04/2022 n. 434 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V. S.p.a. impugnava due avvisi di rettifica doganale per maggiori dazi antidumping (euro 220.745,11) relativi a bollette del 22.05.2012 e 08.06.2012. L'ufficio sosteneva che le merci (elementi di fissaggio) erano in realtà di origine cinese ma accompagnate da false certificazioni di origine rilasciate in India e Taiwan (indagine OLAF). Il contribuente deduceva: 1) illegittimità degli avvisi perché fondati sul Reg. CE n. 91/2009 poi abrogato dal Reg. UE n. 278/2016; 2) prescrizione triennale dell'azione di accertamento ai sensi dell'art. 84 DPR 43/1973; 3) applicabilità dell'art. 220 Reg. CEE 2913/1992 che esclude la contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore dell'autorità doganale (perché le autorità indiane e taiwanesi avrebbero rilasciato certificati inesatti).
La decisione
La Commissione d'Appello ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: 1) l'abrogazione del Reg. CE 91/2009 dal Reg. UE 278/2016 ha efficacia ex nunc e non impedisce il recupero di dazi per violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento; 2) la notitia criminis risultante dalle indagini OLAF è stata tempestivamente trasmessa alla Procura entro il termine triennale, legittimando la sospensione/proroga del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 84 DPR 43/1973 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione; 3) non sussistono i presupposti dell'art. 220 Reg. CEE 2913/1992: l'errore non è imputabile ad un'autorità doganale in senso tale da esonerare l'importatore e l'importatore non ha provato la propria buona fede e la diligenza richieste. Conseguenza: conferma dell'addebito dei maggiori dazi, rigetto dell'appello e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 91/2009
introduceva un dazio antidumping definitivo dell'85% sulle importazioni di specifici elementi di fissaggio originari della Cina
il Regolamento costituiva la base normativa per l'applicazione del dazio alle operazioni anteriori alla sua abrogazione; il suo contenuto è stato ritenuto valido per fatti commessi anteriormente all'abrogazione
Regolamento UE n. 278/2016
art. 2: l'abrogazione dei dazi antidumping prende effetto dalla data di entrata in vigore e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data
l'abrogazione ha efficacia ex nunc; non impedisce il recupero di dazi relativi a importazioni avvenute prima dell'entrata in vigore e non introduce principio di retroattività favorevole all'importatore
Art. 84 D.P.R. n. 43/1973
termine di prescrizione triennale per la riscossione dei diritti doganali; comma 3: se il mancato pagamento deriva da reato, il termine decorre dalla data di irrevocabilità del decreto o sentenza penale
la decorrenza del termine può essere sospesa/prorogata se è stata tempestivamente trasmessa una notitia criminis; non è richiesta la condanna per rendere efficace la proroga se il fatto è penalmente perseguibile
Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), artt. 220 e 221
art. 220: condizioni per esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi (errore dell'autorità doganale, buona fede dell'importatore, rispetto disposizioni). art. 221 par. 3-4: limite di tre anni per richiedere il versamento dei dazi e possibilità di deroghe in caso di azioni penalmente perseguibili
l'esenzione prevista da art. 220 richiede cumulo di condizioni; l'errore derivante da semplici dichiarazioni inesatte dell'esportatore non integra l'errore idoneo a esonerare l'importatore. L'art. 221 coordina i termini di decadenza e consente il rinvio alla normativa nazionale per effetti penali sulla prescrizione
Art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
valore di definitività degli accertamenti non contestati nel corso del giudizio di appello ove l'appellante non impugni specifici elementi fattuali, con conseguente conferma dell'accertamento di origine
Massime di principio
- L'abrogazione di un regolamento antidumping opera ex nunc: i dazi possono essere recuperati per importazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione, salvo diversa disposizione espressa.
- La sospensione o la proroga del termine prescrizionale per i diritti doganali si attiva se la notitia criminis viene trasmessa nell'ambito del termine ordinario; rapporti e indagini OLAF tempestivamente inoltrate all'autorità giudiziaria possono giustificare la proroga.
- Per ottenere l'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori ai sensi dell'art. 220 Reg. CEE 2913/1992 l'importatore deve provare la ricorrenza di tutti i presupposti: errore dell'autorità doganale non riconoscibile con diligenza professionale, buona fede e il rispetto di tutte le disposizioni normative; la mera errata dichiarazione dell'esportatore non basta.
- L'onere probatorio circa la buona fede e la diligenza dell'importatore grava sull'importatore stesso; in mancanza di tale prova l'amministrazione può recuperare i dazi.
- Le indagini OLAF possono costituire documentazione idonea a fare sorgere la notitia criminis e a giustificare iniziative amministrative successive, inclusi accertamenti e rettifiche doganali.
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