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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03030/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società poi fallita ha proposto revocazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento, deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. in tre profili: 1) l'asserita erronea quantificazione delle cartelle esattoriali annullate in sede tributaria, sostenendo che la Corte avesse considerato come controversa una circostanza che non lo era e che il minor importo del debito fiscale avrebbe escluso lo stato di insolvenza; 2) l'erronea valutazione del supposto patrimonio immobiliare del valore di euro 504.000,00, che avrebbe consentito di far fronte alle passività; 3) l'omessa considerazione della produzione del bilancio 2014, che secondo la ricorrente avrebbe dimostrato l'insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello, decidendo sulla revocazione, ha rigettato le censure ritenendole in parte attinenti a questioni controverse già decise e in parte rivolte contro la valutazione delle prove, quindi non riconducibili all'errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione, la società ha reiterato le stesse doglianze, denunciando omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 395 c.p.c. n. 4 e vizio di motivazione; ha inoltre contestato il ricorso al bilancio 2017 per desumere lo stato di insolvenza. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: ha affermato che l'interpretazione della domanda e degli atti processuali spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale; ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti e non in un errore di valutazione o di apprezzamento delle prove; ha quindi rilevato che le censure del ricorrente investivano proprio la valutazione del materiale probatorio e non un vero errore di fatto revocatorio. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato e, non essendosi costituiti gli intimati, nulla è stato statuito sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili sia il primo motivo, perché mirava a sindacare l'interpretazione degli atti processuali e la valutazione della decisività del fatto allegato, sia il secondo e il terzo, perché diretti a contestare apprezzamenti probatori sulla consistenza del patrimonio immobiliare, sul bilancio e sullo stato di insolvenza, profili estranei all'errore di fatto revocatorio. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, produttiva dell'affermazione o negazione di un elemento decisivo; non comprende errori di valutazione delle prove o del ragionamento decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'attività interpretativa del giudice di merito sulla domanda e sugli atti processuali non è censurabile come violazione di legge o di un preteso vizio ex art. 112 c.p.c., ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione sostanziale della domanda e degli atti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione del contenuto oggettivo di un atto o documento e non può consistere in un errore di giudizio, di valutazione delle prove o di ricostruzione del fatto controverso.
  • Non è ammissibile in cassazione trasformare la doglianza sull'errore revocatorio in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, poiché tale sindacato resta estraneo al vizio revocatorio.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e degli atti processuali è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La decisività del fatto dedotto come errore revocatorio deve essere specificamente allegata e dimostrata; non basta prospettare una diversa ricostruzione del patrimonio o dell'insolvenza per ottenere la revocazione della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, salvo che il testo della decisione non disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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