Cassazione Penale, Sentenza n. 32876/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto in espiazione dell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni in relazione a plurime condanne per associazione mafiosa e concorso in omicidio, ha impugnato per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro la proroga, disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 2024, del regime differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen. Il Tribunale aveva fondato la proroga sul ruolo di primo piano svolto dal detenuto nella consorteria mafiosa, sui contatti carcerari con un familiare indicato come reggente di un mandamento mafioso, sull’aver impartito ordini di omicidio anche durante la detenzione, sulla persistente operatività del sodalizio mafioso negli anni 2020-2023, sull’assenza di segnali di ravvedimento, sulla ripresa di contatti con il contesto criminale durante precedenti periodi in regime ordinario, su versamenti periodici di denaro ritenuti non adeguatamente spiegati e sulle risultanze dell’osservazione penitenziaria. Il primo motivo denunciava violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando il rigetto di richieste istruttorie, l’inidoneità degli elementi valorizzati rispetto alla situazione attuale del detenuto e il carattere meramente storico-biografico della motivazione. Il secondo motivo riproponeva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis ord. pen. nella parte in cui non prevede un limite massimo di durata del regime differenziato, deducendo il pregiudizio al percorso rieducativo e all’accesso alla liberazione condizionale e ad altri benefici penitenziari. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, poiché contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e, sotto il profilo motivazionale, soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione o di motivazione apparente, illogica o priva dei requisiti minimi di aderenza ai dati acquisiti. Ha rilevato che il Tribunale aveva concretamente motivato sul pericolo di mantenimento dei contatti con l’ambiente criminale di provenienza. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo compatibile l’assenza di un limite massimo di durata con la natura preventiva della misura, subordinata alla periodica verifica della pericolosità e del rischio di mantenimento dei collegamenti criminali, nonché al controllo giurisdizionale sulle ragioni dell’applicazione e delle proroghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili le censure relative alla motivazione e alle valutazioni di fatto del Tribunale di sorveglianza, perché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione concreta e logica circa il persistente pericolo di collegamenti con il sodalizio mafioso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’assenza di un limite massimo di durata del regime ex art. 41-bis ord. pen., in quanto la misura ha finalità preventive e la sua durata dipende dalla persistente sussistenza, verificata in concreto e periodicamente, delle condizioni di pericolosità e del rischio di contatti con l’ambiente criminale.
Norme richiamate
Il regime differenziato ha natura essenzialmente preventiva e amministrativa, con controllo giurisdizionale differito, ed è diretto a impedire il mantenimento di contatti tra il detenuto e il contesto criminale di provenienza. La sua applicazione o proroga richiede la verifica concreta di elementi idonei a far ragionevolmente presumere il rischio di tali contatti, non l’accertamento di un contributo attuale del detenuto all’attività dell’associazione.
L’assenza di un limite massimo predeterminato di durata non determina, secondo la Corte, incompatibilità costituzionale, poiché la misura è soggetta a periodica rivalutazione della pericolosità e al controllo giurisdizionale sulle ragioni dell’applicazione e delle proroghe.
La Corte richiama il carattere ostativo del regime differenziato rispetto ai permessi premio, ritenendo non contraddittorio che la valutazione di persistente pericolosità espressa per il regime ex art. 41-bis produca effetti omogenei sul trattamento penitenziario.
art. 3 Conv. EDU
La compatibilità del regime differenziato con il divieto di trattamenti inumani o degradanti dipende dalla giustificazione concreta dell’applicazione e delle proroghe e dalla valutazione della durata alla luce delle circostanze del caso.
art. 27 Cost.
La Corte esclude che la finalità rieducativa della pena imponga un limite massimo automatico alla durata del regime differenziato, quando permangano le esigenze preventive accertate in concreto e soggette a controllo giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza relativo all’applicazione o alla proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato è limitato alla violazione di legge; la censura motivazionale è ammissibile soltanto in presenza di mancanza grafica della motivazione, motivazione apparente o motivazione priva dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati acquisiti.
- Per la proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. non è necessario accertare la perdurante affiliazione del detenuto o un suo contributo attuale all’attività del sodalizio; è sufficiente verificare, sulla base di elementi concreti, il ragionevole pericolo che egli mantenga contatti con il contesto criminale di provenienza in caso di sottoposizione al regime ordinario.
- Nella valutazione del rischio di mantenimento dei collegamenti criminali possono assumere rilievo il ruolo associativo precedentemente svolto, la persistente vitalità del sodalizio, episodi indicativi della volontà di incidere sugli assetti criminali, l’assenza di effettivi segnali di dissociazione o ravvedimento e altri elementi dell’osservazione penitenziaria.
- La valutazione del pericolo di mantenimento dei contatti con l’ambiente criminale è un giudizio di fatto riservato al Tribunale di sorveglianza e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione concreta, logica e aderente agli elementi acquisiti.
- La natura preventiva del regime ex art. 41-bis ord. pen. consente che la sua durata non sia sottoposta a un limite massimo predeterminato, purché l’applicazione e ogni proroga siano giustificate dalla persistente sussistenza delle esigenze preventive e siano sottoposte a periodica verifica e controllo giurisdizionale.
- La sottoposizione al regime ex art. 41-bis ord. pen. non è strutturalmente incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali relativi alla dignità del detenuto e alla finalità rieducativa della pena, se le limitazioni sono giustificate in concreto e proporzionate alla necessità di impedire collegamenti criminali.
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