Cassazione Penale, Sentenza n. 5702/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'opposizione al diniego di concessione dell'indulto per la condanna a 2 anni e 6 mesi e 3.000 euro di multa. Ha svolto due motivi: (1) incompatibilità del giudice, perché lo stesso giudice che aveva emesso l'ordinanza opposta ha deciso sull'opposizione; (2) errata applicazione dell'art. 3 legge 241/2006 e richiamo al principio di irretroattività della normativa penale più sfavorevole (art. 25, comma 2 Cost.), sostenendo che la nuova normativa avrebbe dovuto essere applicata alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi sia incompatibilità: la giurisprudenza afferma che il giudice che ha adottato il provvedimento 'de plano' non è incompatibile a decidere l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p., poiché l'opposizione è parte di un procedimento unitario che consente il pieno contraddittorio. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura è inammissibile per difetto di specificità e perché non incide sul contenuto dell'ordinanza impugnata: l'ordinanza aveva motivato il diniego dell'indulto con la mancanza di certezza sulla data di ricezione del bene (quindi sulla sussistenza dei presupposti temporali per l'indulto), mentre il ricorrente ha sollevato questioni sull'irretroattività della legge penale più sfavorevole non attinenti al percorso logico della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio di opposizione agli atti esecutivi; la Corte interpreta l'opposizione come parte integrante di un procedimento unitario che permette il contraddittorio pieno, legittimando il giudice che ha adottato il provvedimento a decidere sull'opposizione.
Richiamato in tema di incompatibilità del giudice: la Corte afferma che non sussiste incompatibilità in capo al giudice che ha emesso il provvedimento "de plano" quando decide l'opposizione ex art. 667, comma 4.
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: evocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione estranea alla decisione impugnata poiché il motivo non si confronta con la motivazione del diniego dell'indulto.
Richiamata dal ricorrente come base della sua censura; la Corte ha considerato la deduzione non pertinente rispetto alla logica della ordinanza impugnata e quindi inammissibile per difetto di specificità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. non costituisce incompatibilità il fatto che il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" decida sull'opposizione; l'opposizione è considerata parte di un procedimento unitario che consente il pieno contraddittorio.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e attinenti al contenuto e alla motivazione della decisione impugnata; censure generiche o che non si confrontano con il percorso logico della pronuncia sono inammissibili per difetto di specificità.
- Per ottenere benefici come l'indulto è necessario provare i presupposti temporali richiesti (ad es. che il reato sia stato commesso entro la data utile); l'incertezza sulle date o sulle modalità di commissione/recezione del bene può giustificare il diniego del beneficio.
- Chi propone ricorso rischia la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile o infondato; è quindi importante valutare la rilevanza e la specificità delle censure prima di impugnare.
- Le questioni di diritto costituzionale o di retroattività (es. art. 25 Cost.) devono essere sollevate in modo direttamente pertinente alla motivazione impugnata; altrimenti la Corte può considerarle estranee e dichiarare il motivo inammissibile.
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