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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12900/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo per cinque motivi principali: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione del dictum della sentenza rescindente rispetto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. (capo 2), in quanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare l'idoneità della perizia conforme al vero a impedire ulteriori conseguenze del reato e non le intenzioni dell'imputato; 2) violazione del principio di diritto per aver utilizzato la qualificazione giuridica data dal primo giudice, ormai assunta in giudicato, per negare l'attenuante; 3) apparente e generica motivazione nel rigetto della speciale tenuità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.) con riferimento ai capi 19), 20) e 21), avendo valutato il danno complessivo invece che il danno patrimoniale per ciascun fatto; 4) apparente motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche per i capi 18, 31-34, con errata considerazione della duplicazione dei benefici e del risarcimento; 5) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione circa le statuizioni civili in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che non aveva depositato conclusioni scritte al giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi tre motivi relativi al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. e alla valutazione della speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p., constatando che la Corte di appello non si era conformata al dictum della sentenza rescindente: in particolare ha sottolineato che per l'art. 323-bis va valutata l'idoneità oggettiva e la volontarietà del contributo a evitare conseguenze ulteriori, non le motivazioni soggettive dell'agente, e che la tenuità va valutata sul danno patrimoniale del singolo fatto. Pertanto la sentenza impugnata è annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis e al correlato trattamento sanzionatorio, perché il nuovo giudizio si uniformi ai principi indicati. Il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico e infondato. Il quinto motivo è stato accolto: la statuizione civile in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata annullata senza rinvio (revocata) perché quella parte civile non aveva depositato conclusioni scritte e non era stata pronunciata alcuna condanna a suo favore in primo grado; la sentenza impugnata però conteneva una condanna alle spese a favore di tutte le parti civili, comprese le suddette, che è stata eliminata.

Norme richiamate

  • art. 323-bis c.p.

    L'attenuante ha natura premiale e richiede che il soggetto "si sia efficacemente adoperato" per ottenere uno degli esiti indicati (impedire conseguenze ulteriori del reato; assicurare prove o individuare altri responsabili; sequestro di somme/utilità). Non è richiesto l'effettivo conseguimento del risultato, ma l'idoneità oggettiva della condotta al raggiungimento dello scopo e la volontarietà dello svolgimento; le motivazioni soggettive utilitaristiche dell'agente sono irrilevanti.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    La speciale tenuità deve essere valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto di reato e non alla gravità complessiva della vicenda; per i reati di falso va considerata sia l'entità del lucro avuto o perseguito sia l'evento dannoso o pericoloso, valutando se l'evento sia di speciale tenuità.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento integrale del danno è possibile quando il risarcimento sia effettivamente valutato e ritenuto idoneo; il giudice del rinvio deve motivare specificamente la decisione se non riconoscerla quando il primo giudice vi aveva fatto riferimento.

  • art. 56 e art. 319-quater c.p.

    Richiamati perché la Corte di appello, nei diversi passaggi, aveva variamente qualificato i fatti richiamando tali disposizioni; la Cassazione ha richiamato che la qualificazione giuridica, se ormai coperta da giudicato nella parte non annullata, non può essere sostanzialmente disapplicata nel giudizio di rinvio.

  • art. 627 c.p.p.

    Le statuizioni civili devono essere fondate sulle conclusioni delle parti; se la parte civile non deposita conclusioni scritte all'udienza di discussione non può essere pronunciata una condanna a suo favore; la mancanza di conclusioni scritte implica l'assenza di pretesa risarcitoria formalmente svolta in quella sede.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio ha ampia autonomia probatoria e valutativa, ma deve rispettare i principi di diritto indicati dalla Cassazione nella sentenza rescindente e motivare sulla base dei punti di diritto stabiliti; non può ignorare il dictum che ha determinato l'annullamento.
  • Per l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. va valutata l'idoneità oggettiva e la volontarietà della condotta a prevenire ulteriori conseguenze del reato, non le motivazioni soggettive dell'agente né l'intento utilitaristico.
  • La speciale tenuità (art. 62 n.4) si valuta sul singolo fatto e sul danno patrimoniale direttamente imputabile a quel fatto; il giudice deve specificare quali elementi escludono la tenuità e non limitarsi a considerazioni sul contesto generale o sulla gravità complessiva.
  • Il riconoscimento di attenuanti legate al risarcimento (art. 62 n.6) richiede che il giudice valuti concretamente il risarcimento effettuato; una decisione di non riconoscimento deve essere motivata con riferimento a elementi specifici e non solo con affermazioni generiche.
  • Le statuizioni civili in sentenza richiedono che la parte civile abbia formulato e depositato le relative conclusioni; l'assenza di conclusioni scritte all'udienza di discussione impedisce la pronuncia di una condanna risarcitoria in favore di quella parte.
  • In sede di rinvio il giudice può desumere elementi nuovi o valorizzare indagini prima trascurate per colmare vuoti motivazionali, ma non può ripetere i vizi già censurati né travalicare i limiti del dictum stabilito dalla Cassazione.

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