Cassazione Penale, Sentenza n. 27769/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La difesa sosteneva che la Ciuraru non aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico perché aveva indicato come domicilio un indirizzo (via Celio n.4, Bologna) nel quale avrebbe effettivamente abitato e dove sarebbe rimasta fino a dopo la notifica; inoltre la ricorrente avrebbe scarsa conoscenza della lingua italiana. La tesi difensiva si fondava anche sul fatto che tra identificazione/elezione di domicilio (21/02/2020) e le ricerche (12/12/2020) erano trascorsi oltre nove mesi, elemento che a loro avviso non permette di ritenere che l'indirizzo fosse fittizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che ha dato rilievo a accertamenti oggettivi: le ricerche della Polizia Municipale hanno rilevato che la Ciuraru era sconosciuta all'indirizzo indicato, il suo nominativo non risultava su campanelli o cassette postali e non risultava nell'anagrafe comunale; analoghi controlli sul coimputato hanno confermato un quadro compatibile con un'indicazione dolosa dell'indirizzo. Di conseguenza le notificazioni sono state ritenute correttamente effettuate al difensore. Le allegazioni difensive (effettivo domicilio al momento dell'identificazione; successivo trasferimento; scarsa conoscenza dell'italiano) sono rimaste prive di prova e meramente assertive. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata quale base per la richiesta di rescissione del giudicato (procedura straordinaria per ignoranza del processo). La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'ignoranza effettiva del procedimento, requisito richiesto dalla norma.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione dedotto (motivazione carente, contraddittoria o illogica). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata e logicamente fondata su accertamenti obiettivi.
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso quando emergano profili di colpa. La Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata quale riferimento sui profili di colpa applicabili ai fini della somma a favore della Cassa delle Ammende; utilizzata per valutare la gravità della condotta a monte dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La mera asserzione di domicilio effettivo non basta: per chiedere la rescissione del giudicato per ignoranza del processo è necessario fornire prove concrete dell'effettiva dimora e della ricezione delle comunicazioni, non semplici affermazioni.
- Accertamenti obiettivi (rilevazioni della Polizia Municipale, verifica dell'anagrafe comunale, assenza del nominativo su campanelli/poste) hanno rilevanza decisiva per valutare la veridicità dell'indirizzo dichiarato.
- Se il giudice ritiene che l'imputato abbia indicato dolosamente un domicilio falso per sottrarsi alle notificazioni, le notifiche effettuate al difensore possono essere ritenute valide e la richiesta di rescissione infondata.
- L'affermazione di scarsa conoscenza della lingua italiana richiede prova: senza elementi probatori la circostanza può essere confutata dagli accertamenti processuali e dall'istruttoria.
- Il trascorrere di tempo tra elezione di domicilio e indagini (es. alcuni mesi) non è automaticamente decisivo a favore del ricorrente; conta il complesso probatorio sulla effettiva residenza nel periodo rilevante.
- In casi di ricorsi infondati o colposi, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare con cura la fondatezza delle doglianze prima di proporre il gravame.
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