Ordinanza n. 3241/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione negativa dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, contestando la valutazione del proprio elaborato, qualificata dal giudice come gravemente insufficiente. Ha sostenuto, in particolare, l’esigenza di una correzione giudiziale dell’elaborato, l’insufficienza del solo voto numerico a motivare il giudizio della Commissione e la possibilità di comparare il proprio elaborato con quelli di altri candidati. Ha inoltre depositato un parere pro veritate favorevole alla propria tesi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, che le censure non fossero assistite da apprezzabili elementi di fondatezza. Non è stata ritenuta possibile una correzione giudiziale dell’elaborato, anche in considerazione della grave insufficienza riportata. È stata respinta la censura relativa al voto numerico, poiché, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato richiamato nell’ordinanza, il voto numerico è idoneo a esternare adeguatamente le ragioni della valutazione della Commissione esaminatrice. È stata respinta anche la censura fondata sulla comparazione con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito è valutato singolarmente e discrezionalmente dalla Commissione sulla base dei criteri trasmessi dalla Commissione centrale. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando in via esclusiva alla Commissione pubblica, terza e istituzionalmente competente, la valutazione degli elaborati; il parere privato, redatto da un esperto scelto e incaricato dall’appellante, non può essere considerato più attendibile del giudizio della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta una correzione giudiziale dell’elaborato di un esame abilitativo, spettando la valutazione tecnico-discrezionale alla Commissione esaminatrice, salvo i limiti propri del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni manifestamente irragionevoli o viziate.
- Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il voto numerico può essere sufficiente a motivare il giudizio della Commissione esaminatrice, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- La valutazione degli elaborati di una procedura d’esame deve avvenire individualmente, sulla base dei criteri predeterminati, e non mediante una comparazione tra il compito del candidato e quelli di altri esaminandi.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto incaricato privatamente dal candidato non prevale sulla valutazione della Commissione esaminatrice pubblica, terza e istituzionalmente competente, poiché il giudice non può sostituire la valutazione privata a quella dell’organo tecnico-amministrativo.
Come è indicizzato
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