Cassazione Civile, Ordinanza n. 35823/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione giudiziale di un immobile deciso dal Tribunale di Lodi, nel quale era stato anche disposto un conguaglio a carico della convenuta. La parte attrice, soccombente in appello, aveva notificato la sentenza di primo grado il 4 aprile 2013 alla controparte personalmente, ai fini dell'esecuzione della statuizione relativa al conguaglio. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto che quella notificazione facesse decorrere anche per il notificante il termine breve d'impugnazione e ha quindi dichiarato tardivo l'appello proposto l'11 luglio 2013. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 170, comma 1, 285 e 479, comma 2, c.p.c., sostenendo che la notificazione non era stata effettuata al procuratore costituito ma alla parte personalmente e che, dunque, non poteva far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la notificazione della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione solo quando quella parte non sia ritualmente costituita in giudizio; se invece la parte era costituita, la notificazione eseguita personalmente non determina il decorso del termine breve né per il destinatario né per il notificante. Poiché dalla sentenza impugnata risultava che la convenuta era costituita nel giudizio di primo grado, la notificazione eseguita personalmente non era idonea a rendere tardivo l'appello. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà esaminare l'appello e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ma lo inserisce nel quadro della notificazione degli atti al procuratore costituito
richiamato come norma asseritamente violata; rileva nel sistema della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve
richiamato come norma asseritamente violata; è evocato in relazione alla notificazione della sentenza ai fini esecutivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- La notificazione della sentenza alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per l'impugnazione solo se la parte destinataria non sia ritualmente costituita in giudizio.
- Se la sentenza è notificata personalmente a una parte che era costituita nel precedente grado, tale notificazione non fa decorrere il termine breve né per il destinatario né per il notificante.
- Ai fini della decorrenza del termine breve, conta la forma della notificazione e la posizione processuale formalmente risultante dagli atti, non una diversa qualificazione della situazione processuale desumibile in via interpretativa.
- La notificazione della sentenza effettuata per finalità esecutive non produce, di per sé, gli effetti processuali propri della notificazione alla controparte costituita tramite il procuratore.
- In presenza di errata dichiarazione di tardività dell'appello fondata su una notificazione non idonea a far decorrere il termine breve, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per l'esame dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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