Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della quantificazione della confisca per equivalente disposta nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trani del 25/10/2022. Il ricorrente, legale rappresentante della GLC s.r.l., contestava che l'importo confiscato (134.062 euro) non teneva conto di versamenti successivi effettuati tra maggio e ottobre 2022 per complessivi 11.328,38 euro, che avrebbero dovuto ridurre il quantum confiscato a 122.733,62 euro. Tali versamenti erano documentati in allegato al ricorso in cassazione, ma non erano stati formalmente rappresentati al giudice monocratico prima della pronuncia di patteggiamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la confisca per equivalente "fino alla concorrenza di complessivi 134.062" e specificato che si trattava dell'imposta evasa al netto degli acconti già versati da Germinario; tuttavia i versamenti successivi denunciati non erano stati formalmente portati all'attenzione del giudice prima della sentenza, per cui la Corte non poteva tenerne conto in sede di cassazione. La Corte ha comunque richiamato il principio consolidato secondo cui, in sede di sequestro/confisca per equivalente, gli importi effettivamente versati nell'ambito di accordi con l'Amministrazione finanziaria devono ridurre il patrimonio confiscabile per evitare duplicazione sanzionatoria; tali censure possono essere esperite in sede di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina le violazioni relative all'IVA (omissione di versamento). Applicata per l'omesso versamento degli acconti IVA con imposta evasa di 269.062 euro.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv.263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv.258903
Il sequestro preventivo e la successiva confisca per equivalente non possono essere mantenuti sull'intero ammontare del profitto quando siano intervenuti accordi con l'Amministrazione finanziaria e siano stati versati ratei: la misura della confisca deve essere ridotta corrispondentemente per evitare duplicazione sanzionatoria; tale correzione può essere operata anche in sede di esecuzione se i versamenti non sono stati prodotti in sede decisoria.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere efficacemente dedotte informazioni fattuali o documenti che non siano stati formalmente rappresentati al giudice di merito prima della decisione: presentare tempestivamente al giudice di primo grado ogni pagamento o accordo con l'Amministrazione finanziaria è essenziale per influenzare la quantificazione della confisca.
- La confisca per equivalente è limitata al vantaggio economico effettivamente conseguito dal reato: gli acconti o i pagamenti successivi che riducono il debito tributario devono ridurre anche la base confiscabile per evitare una duplicazione della sanzione.
- Se i versamenti non sono stati considerati in sede di merito, il rimedio pratico è solitamente la contestazione in sede di esecuzione (istanza esecutiva) per chiedere la rideterminazione della confisca in misura corrispondente a quanto effettivamente versato.
- Quando si pattuisce una pena (patteggiamento) che include misure patrimoniali, è opportuno fornire tutta la documentazione relativa a pagamenti e accordi con l'Amministrazione finanziaria prima o al momento dell'udienza di patteggiamento per evitare che tali elementi non vengano valutati.
- La Corte di Cassazione può rigettare il ricorso per motivi procedurali collegati alla tardiva acquisizione di fatti nuovi; ciò non preclude però la tutela sostanziale del diritto del contribuente ad evitare duplicazioni sanzionatorie, che può essere ottenuta in sede esecutiva.
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