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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15621/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terzo interessato proprietario di alcuni immobili confiscati, ha impugnato il decreto della Corte d'Appello denunciando assenza e illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 24 d.lvo n. 159/2011. In particolare ha contestato che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la sproporzione tra i redditi leciti di Pino Scalise e gli incrementi patrimoniali rappresentati dagli immobili (sostenendo invece che il reddito dello Scalise fosse comunque sufficiente a giustificarne l'acquisto) e avrebbe errato nel parametro temporale usato per valutare la pericolosità dello Scalise (la stessa sarebbe stata solo generica).

La decisione

Il Supremo Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospetti in realtà una diversa valutazione del merito (sproporzione dei redditi e riferibilità della provvista) e, soprattutto, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo il quale il terzo che non contesta l'effettiva titolarità dei beni confiscati non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura personale e patrimoniale nei confronti del proposto (quali la pericolosità e la sproporzione). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lvo n. 159/2011

    violazione dell'art. 24 d.lvo n. 159/2011

    La ricorrente aveva dedotto la violazione di questa norma; il giudice di legittimità non ha però valutato il merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura nei confronti del proposto quando non si contesti la titolarità dei beni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e per imporre alla ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile e senza elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000 (giurisprudenza costituzionale richiamata)

    Richiamata come principio per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa della ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il terzo che non contesta l'effettiva titolarità del bene sottoposto a confisca non è legittimato a impugnare i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione tra redditi e acquisti): per contestare tali profili è necessario essere il proposto o il terzo che contesti la titolarità fittizia
  • Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito (rielaborazione della prova sulla sproporzione redditi/beni o sulla riferibilità temporale della provvista) sono soggette a limitazioni di ammissibilità se proposte da soggetti privi di interesse diretto
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
  • Quando i beni sono stati acquisiti in periodi anteriori a quelli di accertata pericolosità e non vi sono verifiche sul reddito del terzo proprietario in quei periodi, il giudice d'appello può rivedere o revocare confische disposte in primo grado

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