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Ordinanza

Ordinanza n. 4188/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 03/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare una domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Dal testo non emergono ulteriori motivi di censura, poiché il giudizio non è stato esaminato nel merito.

La decisione

Il TAR, preso atto dell'istanza di parte, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo generale, ritenendo che esso costituisse un duplicato di altro ricorso recante diverso numero di registro generale. Non ha quindi deciso nel merito la domanda avverso il silenzio, né ha accertato l'obbligo di provvedere o nominato un commissario ad acta. Ha disposto nulla per le spese. Le generalità della parte sono state oscurate per ragioni di tutela dei diritti o della dignità, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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