Cassazione Penale, Sentenza n. 40097/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo formale: violazione di legge e/o carenza di motivazione in punto di dosimetria della pena. Si censura la carenza di motivazione circa l'entità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la loro proporzionalità, denunciando l'uso di mere formule di stile da parte dei giudici di merito
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena: individuazione del reato più grave, determinazione della pena base (con diminuzione ex art. 62-bis) e precisazione, per ciascun reato satellite, dell'aumento applicato per la continuazione, con motivazioni fondate su gravità della condotta, entità del danno (es. danno di 162.490 euro alla parte civile Mazza e 90.000 euro per il capo 4), modalità spregiudicate dell'azione e personali precedenti dell'imputato). Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di motivare distintamente gli aumenti, la Corte ha ritenuto rispettati i criteri di proporzione e di divieto di surrettizio cumulo materiale; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In primo grado e in appello la pena complessiva confermata risultava anni quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa (dettagliata la composizione degli aumenti per ciascun capo)
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; la richiesta è stata annotata ma poi il difensore ha rinunciato alla trattazione orale
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 e successive disposizioni di proroga (art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022, n. 162; art. 17 d.l. 22/06/2023, n. 75)
Richiamate come quadro normativo relativo alle disposizioni emergenziali/procedurali che regolano la trattazione e le modalità processuali; non incidono sul merito della decisione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del motivo in cassazione: il ricorso è stato descritto nei "limiti strettamente necessari" per la motivazione ai sensi di questa disposizione
Richiamati come fondamento del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena (individualizzazione e determinazione del trattamento) e della possibilità di sindacato in Cassazione solo in caso di arbitrarietà o ragionamento illogico
Applicata in primo grado per diminuire la pena base (la sentenza esplica che la pena base è stata ridotta ex art. 62-bis prima di applicare gli aumenti per continuazione)
Richiamato quale criterio di verifica che gli aumenti operati non abbiano determinato un surrettizio cumulo materiale di pene e che siano rispettati i limiti di proporzione tra pene
Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
«In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»
Principio applicato dalla Corte: occorre motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità dell'aumento
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare/motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione deve essere tanto più analitica quanto maggiore è l'aumento applicato
- La Corte di cassazione sindaca la dosimetria della pena solo se emergono arbitrarietà o illogicità nel ragionamento motivazionale; una motivazione che colleghi aumenti alla gravità dei fatti, al danno e alla personalità del reo è generalmente sufficiente
- La mera enunciazione di formule di stile senza elementi di fatto non regge in sede di legittimità; chi impugna deve indicare in che cosa consista arbitrarietà o illogicità nella determinazione degli aumenti
- La documentazione dell'entità del danno e delle modalità della condotta (es. importo sottratto, riconoscimento di debito, comportamento spregiudicato) giustifica scostamenti dal minimo edittale e aumenti proporzionati per continuazione
- Il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima del deposito è rilevante
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