Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22926/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (altro)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Roma relativo a una procedura concorsuale, ma nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivandola con la sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, poiché il loro credito risultava incapiente nell'attivo della procedura. La parte resistente ha preso atto della rinuncia ma si è opposta alla declaratoria di estinzione, chiedendo in subordine l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. La Corte ha inoltre rilevato l'irricevibilità della memoria dei ricorrenti depositata oltre il termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la rinuncia agli atti, quale atto unilaterale recettizio, produce effetto estintivo del processo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Poiché la controricorrente aveva dato atto di aver ricevuto la dichiarazione di rinuncia, il processo è stato dichiarato estinto. La Corte ha poi osservato che, all'esito dell'esame degli atti, non ravvisava la necessità di provvedere sulle spese di lite, lasciandole così non liquidate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio

    la memoria depositata oltre tale termine non viene considerata dalla Corte

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità della Corte

  • Cass. S.u. n. 34429/2019

    la rinuncia agli atti è atto unilaterale recettizio che estingue il processo quando giunge a conoscenza del destinatario, senza necessità di accettazione

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti di giudizio in cassazione ha natura di atto unilaterale recettizio e determina l'estinzione del processo quando è portata a conoscenza della controparte, senza che sia necessaria una sua accettazione.
  • In presenza di rinuncia ritualmente comunicata, la contestazione della parte resistente non impedisce l'effetto estintivo del processo.
  • La Corte può, in base alla valutazione degli atti, omettere la liquidazione delle spese anche nel caso di estinzione del giudizio da rinuncia.
  • Le memorie depositate oltre il termine previsto per la trattazione camerale non sono prese in considerazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.