Cassazione Penale, Ordinanza n. 04574/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha lamentato che il giudice di merito non avrebbe considerato elementi a lei favorevoli nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione ex art. 81 c.p., sostenendo che l'incremento applicato fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava manifesta illogicità, avendo valorizzato la spiccata capacità a delinquere della ricorrente, i sei precedenti penali anche specifici e il fatto che gli elementi favorevoli erano già stati considerati ai fini delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, circostanze non ravvisate nel caso di specie. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza riguardava l'aumento di pena per continuazione; la Corte ribadisce che la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
Richiamato come criterio cui il giudice di merito deve conformarsi nella commisurazione della pena.
Richiamato come parametro per la valutazione giudiziale della pena e della personalità del reo.
Gli elementi favorevoli alla ricorrente sono stati ritenuti già valutati ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
L'attenuante è indicata come già riconosciuta o comunque valutata in favore dell'imputata nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La commisurazione della pena, compreso l'aumento per continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia sorretta da motivazione mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena.
- La presenza di precedenti penali e di elementi di personalità negativi può legittimare un aumento sanzionatorio più incisivo, purché il giudice dia conto in motivazione dei criteri seguiti e degli elementi eventualmente favorevoli già considerati nel bilanciamento sanzionatorio.
- Se gli elementi favorevoli allegati dalla difesa risultano già valorizzati nella concessione di attenuanti, non è configurabile automaticamente un vizio della successiva determinazione dell'aumento di pena per continuazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →