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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 8312 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.K. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta dalla Cassa, ma aveva accolto l'opposizione di terzo revocatoria. I primi tre motivi riguardavano il merito e, in particolare, la sussistenza dei presupposti dell'opposizione revocatoria; il quarto contestava la condanna solidale alla rifusione delle spese. Prima dell'esame del merito, le Sezioni Unite hanno dovuto stabilire se il ricorso fosse procedibile, poiché la sentenza impugnata, notificata via PEC, era stata depositata in copia analogica priva di attestazione di conformità.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso procedibile. Hanno stabilito che, in ambiente digitale, il tempestivo deposito entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso di una copia analogica della sentenza notificata via PEC, anche priva di attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta automaticamente l'improcedibilità. La conformità può risultare dal deposito di una copia autenticata da parte del controricorrente o dal suo mancato disconoscimento; se il destinatario resta intimato o disconosce la conformità, il ricorrente può sanare la situazione depositando l'asseverazione di conformità fino all'udienza pubblica o all'adunanza camerale. Non è necessaria la cosiddetta doppia attestazione. L'esame dei motivi di merito e la liquidazione delle spese sono stati rinviati alla Terza Sezione Civile.

Norme richiamate

  • Art. 369 cod. proc. civ.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile se non sono depositati, insieme con il ricorso, i documenti previsti dalla norma, tra cui la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    L'obbligo di deposito della decisione e della relata entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso resta funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione e della fedeltà documentale, ma non deve essere applicato in modo meramente formalistico quando la conformità sia comunque verificabile.

  • Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'amministrazione digitale

    La copia analogica di un documento informatico, se la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

    Nel contesto del giudizio di cassazione ancora non integralmente telematico, il mancato disconoscimento da parte del controricorrente può consentire di equiparare la copia analogica depositata all'originale digitale.

  • Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994

    Il difensore può attestare la conformità delle copie analogiche agli originali digitali nei casi in cui debba fornire prova della notificazione e non sia possibile farlo con modalità telematiche.

    L'attestazione del difensore costituisce uno strumento valido per autenticare la copia cartacea della sentenza, della relata e dei messaggi PEC. L'asseverazione può intervenire anche successivamente, fino all'udienza o all'adunanza camerale, purché la copia sia stata depositata tempestivamente.

  • Art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012

    Attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico.

    Il difensore può autenticare la copia analogica della decisione presente nel fascicolo informatico, senza necessità di una separata estrazione autenticata dalla cancelleria e senza la cosiddetta doppia attestazione.

  • Art. 24 Costituzione

    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

    Le regole sulla procedibilità devono essere interpretate in modo da non trasformarsi in ostacoli irragionevoli all'accesso alla giustizia, privilegiando la decisione nel merito quando la funzione dell'adempimento sia comunque assicurata.

  • Art. 111 Costituzione

    La legge assicura la ragionevole durata del processo.

    Il principio di strumentalità delle forme impone di evitare sanzioni processuali sproporzionate per irregolarità documentali sanabili senza ritardi apprezzabili.

  • Art. 6 CEDU e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo.

    Le formalità di accesso alla cassazione sono legittime solo se funzionali alla certezza del diritto e alla buona amministrazione della giustizia; non devono impedire irragionevolmente l'esame sostanziale della controversia.

Massime di principio

  • Quando un atto processuale nativo digitale viene depositato in copia cartacea priva di attestazione, l'improcedibilità non è necessariamente automatica se la copia è stata depositata tempestivamente e la conformità può essere verificata tramite il comportamento della controparte o una successiva asseverazione.
  • Il mancato disconoscimento della conformità da parte del controricorrente può sanare l'assenza dell'attestazione, anche quando l'atto è la sentenza notificata via PEC o la relativa relata di notifica.
  • Se il destinatario resta intimato oppure contesta la conformità, il ricorrente deve depositare l'attestazione di conformità entro l'udienza pubblica o l'adunanza camerale; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato improcedibile.
  • La copia analogica deve comunque essere depositata tempestivamente, di regola entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso: la sanatoria successiva non giustifica il deposito iniziale tardivo.
  • Non è necessario duplicare le attestazioni autenticando sia la copia ricevuta via PEC sia una diversa copia estratta dal fascicolo informatico, purché siano rispettati i requisiti e i termini stabiliti.
  • La regola generale resta quella di depositare sin dall'inizio copie autenticate e complete di sentenza, relata, messaggio PEC e ricevute, perché la sanatoria dipende dalle condotte della controparte e dai termini processuali.

Testo integrale

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