Sentenza del 25/03/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Imposta di registro - Agevolazione prima casa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di avere diritto all'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, facendo leva anche sull'intervenuta alienazione dell'immobile precedentemente posseduto entro un anno dal secondo acquisto. Tuttavia, nell'atto di acquisto non erano state formulate espressamente la richiesta dell'agevolazione né le dichiarazioni necessarie circa la sussistenza dei relativi presupposti.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. Il diritto all'agevolazione deve essere esercitato mediante un'espressa richiesta e una dichiarazione dei presupposti contenute nell'atto soggetto a registrazione. La registrazione dell'atto costituisce il termine finale per far valere l'agevolazione; non è quindi sufficiente alienare entro un anno l'immobile precedentemente posseduto per ottenere successivamente la restituzione dell'imposta pagata con aliquota ordinaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa
L'agevolazione non opera automaticamente: il contribuente deve richiederla espressamente nell'atto di acquisto e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti.
Norme sull'imposta di registro e sulla registrazione dell'atto
La registrazione dell'atto costituisce il termine finale entro il quale il contribuente può validamente esercitare il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata; una richiesta successiva non consente, di regola, di recuperare la differenza d'imposta.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali che richiedono una dichiarazione del contribuente devono essere richieste espressamente nell'atto o entro il termine previsto dalla legge; non si applicano automaticamente in base alla situazione di fatto.
- Il successivo verificarsi di un requisito, come la vendita dell'immobile precedentemente posseduto entro un anno, non sostituisce la dichiarazione iniziale necessaria per esercitare l'agevolazione.
- Per evitare la perdita del beneficio, nell'atto di acquisto è opportuno inserire tutte le richieste e dichiarazioni richieste dalla disciplina fiscale, verificando preventivamente la sussistenza dei presupposti.
- Il pagamento dell'imposta ordinaria seguito dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale non comporta automaticamente il diritto al rimborso della differenza, se l'agevolazione non è stata tempestivamente richiesta.
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