Sentenza del 25/03/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Ruolo straordinario - Motivazione iscrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo che l'iscrizione delle sanzioni a ruolo straordinario fosse nulla per difetto di motivazione. In particolare, né il precedente atto di recupero del credito né la cartella avrebbero indicato in modo specifico i presupposti del fondato pericolo per la riscossione, requisito necessario per giustificare la riscossione anticipata mediante ruolo straordinario.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e dichiarato nulla la cartella di pagamento. Ha ritenuto insufficiente il richiamo al comportamento fraudolento e reiterato del contribuente contenuto nell'atto di recupero del credito, poiché tale elemento era stato utilizzato per determinare la sanzione, ma non costituiva, da solo, un'adeguata motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinario. L'Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le concrete circostanze da cui desumere il fondato pericolo per la riscossione.
Norme richiamate
Disciplina del ruolo straordinario e del fondato pericolo per la riscossione
L'iscrizione a ruolo straordinario, quale forma di riscossione anticipata rispetto ai termini ordinari, deve essere sorretta dall'indicazione concreta e specifica delle ragioni che evidenziano un fondato pericolo per la riscossione.
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La cartella e gli atti presupposti devono consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e, quando viene adottata una modalità eccezionale di riscossione, anche i presupposti specifici che la giustificano.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinario non può essere giustificata automaticamente dalla sola contestazione di violazioni fiscali o dall'applicazione di sanzioni.
- Il comportamento fraudolento o reiterato del contribuente può rilevare ai fini dell'accertamento della violazione e della sanzione, ma deve essere collegato con motivazione autonoma e concreta al pericolo per la riscossione.
- La motivazione deve indicare fatti attuali e specifici, come elementi patrimoniali, condotte dispositive o altre circostanze che rendano concretamente probabile l'infruttuosità della riscossione ordinaria.
- Il richiamo generico a quanto esposto in un precedente atto di recupero può non essere sufficiente quando la cartella introduce una diversa e più gravosa modalità di riscossione.
- In casi analoghi, l'assenza di una motivazione specifica sul fondato pericolo per la riscossione può comportare l'annullamento della cartella o dell'iscrizione a ruolo straordinario.
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