Cassazione Penale, Ordinanza n. 23193/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto in esecuzione di una pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione, derivante da provvedimento di cumulo del pubblico ministero, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il tribunale ha rigettato la prima richiesta e dichiarato inammissibile la seconda. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è lamentata la violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che il condannato avesse svolto attività lavorativa, documentata in atti e attestata anche dalla polizia giudiziaria, e attività di volontariato, sicché il giudice di sorveglianza non avrebbe potuto fondare il diniego sulla mancanza di lavoro; con il secondo si è denunciato vizio di motivazione per illogicità e travisamento dei fatti, affermando che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato presso il Parco del Grassano e che tale prova, insieme a quella del volontariato, era stata ignorata o male valutata. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché in larga parte volte a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque perché il provvedimento impugnato non fondava la prognosi negativa solo sulla mancanza di lavoro, ma su plurimi precedenti, carichi pendenti e assenza di affidabilità desunta dalla pericolosità sociale, con ulteriori rilievi sulla documentazione lavorativa reputata carente non specificamente censurati. È stata inoltre dichiarata irrilevante la memoria depositata tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi tendevano a una nuova valutazione in fatto della documentazione e delle circostanze poste a base del diniego dell'affidamento in prova, e che la motivazione del Tribunale di sorveglianza non era manifestamente illogica né affetta dai vizi denunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma sull'affidamento in prova è evocata come parametro della censura difensiva; la Corte ribadisce indirettamente che la sua applicazione implica una prognosi complessiva sull'affidabilità del condannato e non può essere ridotta al solo dato dell'attività lavorativa.
È richiamata per contestare il diniego della misura alternativa, ma la Corte reputa non consentita in cassazione la richiesta di rivalutare nel merito la documentazione lavorativa e di volontariato.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la prognosi favorevole non può essere desunta da un solo elemento positivo, come l'attività lavorativa, quando il giudice di sorveglianza valorizzi anche precedenti penali, carichi pendenti e indici di perdurante pericolosità sociale.
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o documentale.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando il provvedimento impugnato espliciti una ratio decidendi plurima e autonoma, e il ricorso non si confronti specificamente con tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.
- La documentazione difensiva depositata tardivamente non può essere presa in considerazione nel giudizio di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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