Cassazione Penale, Sentenza n. 40477/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che l'art. 91 D.P.R. n. 115/2002 opererebbe come una presunzione iuris et de iure di abbienza e quindi escluderebbe in via assoluta la possibilità di ottenere il gratuito patrocinio per i condannati per reati fiscali. In particolare ha eccepito che tale preclusione dovrebbe valere solo quando il procedimento per il quale si chiede il patrocinio riguardi reati fiscali, non già quando il richiedente sia imputato per reati diversi (nella specie, reati di violenza e altre fattispecie penali indicate). Inoltre ha censurato l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità come contraria ai principi costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Lecco ha correttamente respinto la domanda di gratuito patrocinio fondandosi sia sull'esclusione prevista dall'art. 91 D.P.R. n. 115/2002 (che riguarda il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell'evasione fiscale), sia sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002, così come integrato dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34. La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 130/2010, secondo cui la presunzione di abbienza è di natura relativa e dunque superabile con prova contraria. Ne consegue che: 1) quando il patrocinio riguarda procedimenti aventi ad oggetto proprio reati fiscali la norma opera come preclusione assoluta; 2) quando il patrocinio è richiesto in procedimenti diversi dalla fattispecie fiscale, la condanna fiscale determina una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito, che il richiedente può comunque provare a vincere con elementi concreti. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare la presunzione e il rigetto è stato quindi confermato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis
Introduce la presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per soggetti già condannati definitivamente per determinate categorie di reati (ora incluse le fattispecie fiscali dopo il d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34). Tale presunzione è superabile tramite prova contraria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 91
Prevede l'esclusione dall'ammissione al gratuito patrocinio per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Dopo le modifiche legislative, l'esclusione riguarda il condannato in via definitiva (non più anche 'indagati' o 'imputati').
D.lgs. 7 marzo 2019, n. 34
Ha modificato il D.P.R. n. 115/2002 eliminando i riferimenti a 'indagati' e 'imputati' dall'art. 91 e inserendo i reati fiscali tra le fattispecie che determinano la presunzione di superamento dei limiti di reddito nell'art. 76, comma 4-bis.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-ter (omesso versamento I.V.A.)
Norma penale che identifica specifiche fattispecie di reati fiscali (omesso versamento IVA) per le quali sono state valutate le conseguenze sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Corte Costituzionale, sentenza 16 aprile 2010, n. 130
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di abbienza, imponendo che la presunzione prevista sia intesa come relativa e quindi superabile con prova contraria.
Massime di principio
- Una condanna definitiva per reati fiscali può determinare l'esclusione assoluta dall'ammissione al gratuito patrocinio se il beneficio è richiesto in relazione a procedimenti che riguardano proprio quei reati fiscali.
- Se l'ammissione al patrocinio è richiesta per procedimenti diversi (non fiscali), la condanna fiscale produce una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito: il richiedente deve fornire elementi concreti per vincere tale presunzione.
- La presunzione di abbienza prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è di natura relativa (secondo la Corte Costituzionale) e quindi è possibile confutarla con documenti o prove sul reale stato economico del richiedente (es. redditi, patrimoni, spese).
- Le modifiche normative del 2019 hanno limitato l'effetto preclusivo dell'art. 91 ai soli condannati con sentenza definitiva, escludendo indagati o imputati; occorre quindi verificare la situazione processuale del richiedente (definitività della condanna).
- Nel giudizio sull'ammissione al gratuito patrocinio l'onere di allegazione e, in caso di presunzione, di produzione di elementi idonei a confutarla grava sul richiedente; la mancata allegazione può legittimare il rigetto della domanda.
- Per resistere efficacemente a una presunzione di abbienza è consigliabile produrre elementi documentali (estratti conto, dichiarazioni fiscali, attestazioni di spese straordinarie o debiti) che dimostrino l'effettiva impossibilità di sostenere le spese legali.
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