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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31810/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di una lavoratrice dello spettacolo e, in particolare, il calcolo della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La Corte d'appello aveva confermato la riliquidazione della pensione senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che tale limite valesse solo per la "quota A" e fosse stato abrogato o comunque non più applicabile alla "quota B" dopo l'intervento del d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non era stato abrogato e continuava a operare anche per la quota B, in quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995, non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Il limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche alla determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 4, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    La disciplina sopravvenuta sulla quota B non ha abrogato, neppure per incompatibilità, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    La modifica legislativa non elimina il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, che resta parte coessenziale del sistema di calcolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il vizio denunciato nel ricorso, consistente nella violazione di legge per errata esclusione della disciplina del massimale pensionabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte richiama i propri precedenti e le ragioni già espresse, rinviando integralmente ad essi.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. a)

    art. 2, comma 22, lett. a)

    La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza piena tra contributi e prestazioni.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina pensionistica deve essere letta in modo da non compromettere le finalità di adeguatezza e tutela previdenziale previste dalla Costituzione.

  • Corte cost. n. 202 del 2008

    Richiamata per affermare la legittimità del divario tra retribuzione assoggettata a contribuzione piena e retribuzione utile ai fini pensionistici, purché sia salvaguardata una certa proporzionalità e non siano frustrate le finalità dell'art. 38 Cost.

  • Corte cost. n. 173 del 1986

    Richiamata per il principio secondo cui l'obbligo contributivo non risponde a una logica meramente corrispettiva e non richiede una perfetta equivalenza tra contributi versati e prestazioni erogate.

Massime di principio

  • Nella disciplina previdenziale speciale, un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile può continuare a operare anche dopo riforme sopravvenute, se non risulta abrogato espressamente e se è compatibile con il nuovo assetto normativo.
  • La determinazione della quota di pensione riferita alle anzianità successive a una certa data deve essere effettuata applicando il tetto retributivo previsto dalla disciplina speciale, quando tale tetto sia parte coessenziale del sistema e non sia stato eliminato dal legislatore.
  • La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una rigorosa corrispondenza matematica tra contributi e prestazioni: è sufficiente che il sistema conservi una proporzionalità complessiva e non comprometta la finalità di adeguatezza della tutela previdenziale.
  • In presenza di una disciplina previdenziale favorevole a una categoria di assicurati, il semplice scostamento tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione non basta, da solo, a fondare l'abrogazione implicita del limite pensionabile.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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