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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36521/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Fermo del 17 aprile 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli aveva applicato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che il ricorso non espone neppure le ragioni per cui la qualificazione sarebbe errata e che la censura, per come proposta, richiederebbe una valutazione non consentita nell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero non consentiti. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la qualificazione giuridica può essere contestata solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione; non sono ammissibili censure che richiedano passaggi logici relativi a fatti o prove non immediatamente desumibili dalla contestazione. La verifica va condotta esclusivamente sulla base dei capi d’imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso, e non può riguardare errori valutativi in diritto non evidenti dal provvedimento impugnato. Nel caso concreto il ricorso, oltre a non indicare le ragioni dell’asserito errore, non evidenziava una qualificazione manifestamente eccentrica. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Belghazli, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

    La disposizione identifica il rito con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata: applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per erronea qualificazione giuridica del fatto: tuttavia, tale è solamente quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile per erronea qualificazione giuridica soltanto quando l’eccentricità della qualificazione rispetto all’imputazione sia immediatamente evidente; la censura non può richiedere valutazioni di fatto o probatorie.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

    La disposizione è applicata per la trattazione e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso fondato su motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (art. 616, cod. proc. pen.; v. Corte Cost., sent, n. 186 del 13 giugno 2000).

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere impugnata per erronea qualificazione giuridica soltanto se questa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
  • È inammissibile la censura sulla qualificazione giuridica che richieda di ricostruire o valutare aspetti fattuali e probatori non immediatamente desumibili dall’imputazione.
  • Nel vagliare il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica di una sentenza di patteggiamento, la verifica è limitata al capo d’imputazione, alla succinta motivazione della sentenza e ai motivi di ricorso; non sono denunciabili errori valutativi in diritto che non emergano con evidenza dal provvedimento impugnato.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare le ragioni concrete per cui la qualificazione giuridica contestata sarebbe erronea; la mancata indicazione di tali ragioni concorre a determinarne l’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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