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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19329/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Magri aveva chiesto l'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, detenzione domiciliare) per la pena residua di 3 anni, 7 mesi e 10 giorni per truffa aggravata. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato le istanze valorizzando precedenti penali (violazioni del codice della strada, emissione di assegni senza autorizzazione), lo stato di irreperibilità del condannato e il suo mancato interessamento al procedimento (assenza all'udienza e mancati contatti col difensore). Ha inoltre ritenuto non attendibile la documentazione sul domicilio e sull'attività lavorativa, in ragione di informazioni del Commissariato di Genova e dei Carabinieri di Marchirolo secondo cui il ricorrente risulterebbe residente in Svizzera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato sotto il profilo della nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Ha evidenziato incertezze sulla notifica al difensore di fiducia nominato nel 2022 (avv. Davide Giudici) e sulla presunta rinuncia non documentata; ha rilevato altresì possibili vizi nella notificazione all'interessato presso il domicilio eletto in Italia. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, con l'indicazione di verificare le notifiche e, se necessario, di rinnovarle secondo le modalità previste.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 3

    L'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte ha richiamato l'obbligo di coinvolgere il difensore scelto dall'imputato e ha ritenuto che la designazione di un difensore d'ufficio non supplisce se la notifica non è intervenuta al difensore fiduciario

  • art. 678 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato in relazione alle norme sulla fissazione dell'udienza camerale e alle modalità di notifica; la Corte considera rilevante il rispetto delle regole procedurali per garantire il diritto di difesa

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Regole sulla notifica degli atti processuali all'interessato; la Corte ha rilevato che, in presenza di domicilio eletto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata secondo le modalità previste e che gli accertamenti dei Carabinieri non esauriscono la verifica necessaria se vi sono indicazioni contrarie

  • art. 178 cod. proc. pen., primo comma lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., primo comma

    Richiamate per la nozione di nullità assoluta: l'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità che incide sulla regolarità dell'atto e può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato

  • art. 97 cod. proc. pen., comma 4

    Previsione della nomina di un difensore d'ufficio; la Corte precisa che la presenza e la notifica a un difensore d'ufficio non sanano l'irregolarità della mancata notifica al difensore di fiducia, se la nomina fiduciaria era già tempestiva

  • art. 24 Cost.

    Tutela costituzionale del diritto di difesa: la Corte richiama che il diritto alla difesa tecnica del soggetto non può essere compromesso da omissioni nelle notifiche e nella comunicazione dell'udienza

  • art. 6 Cedu, comma 3 lett. c)

    Il diritto ad avere un difensore di propria scelta è garantito dalla Convenzione europea; la Corte sottolinea che la nomina di un difensore d'ufficio, ove sia stata effettuata tempestiva nomina fiduciaria, può ledere tale diritto

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato è obbligatoria; la sua omissione costituisce nullità assoluta quando la presenza del difensore è richiesta.
  • La designazione e la presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sanano automaticamente la mancata notifica al difensore scelto dall'interessato se la nomina fiduciaria era già intervenuta.
  • Se risulta incerta o non documentata la rinuncia del difensore di fiducia, il giudice deve verificare tale circostanza e, in caso di mancata notifica, rinnovare le comunicazioni secondo le regole processuali.
  • La notifica all'interessato deve essere eseguita presso il domicilio eletto in Italia se regolarmente indicato; l'accertamento di una residenza all'estero richiede indicazioni precise e non può sostituire automaticamente la comunicazione al domicilio eletto.
  • Le violazioni delle formalità di notifica che impediscono l'effettivo esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 6 Cedu) possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In procedimenti su misure alternative, l'attenzione del giudice alle modalità di comunicazione e alla prova della ricezione degli atti è essenziale: la documentazione che attesti la ricezione da parte del difensore e dell'interessato evita future censure.
  • In presenza di dubbi sulla regolarità delle notifiche, la strada corretta è procedere alla verifica e, se necessario, al rinnovo delle notifiche prima di decidere sulla richiesta di misure alternative.

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