Sentenza n. 11979/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l'annullamento - della graduatoria definitiva contenuta nel verbale n. 2 della Commissione di Valutazione e nella relazione sintetica del 23.7.2025 relativa all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC gestione delle professioni sanitarie dell'AOU Policlinico Umberto I - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - BC15/24 pubblicata il 7.8.2025 sul sito aziendale del Policlinico Umberto I nella sezione “Bandi di concorso - Atti relativi ai bandi di concorso” (ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico); - della successiva deliberazione del Direttore Generale n. 0000925 del 5.09.2025 di approvazione degli atti e della graduatoria e di assunzione del vincitore e conferimento dell'incarico al dott. Giuseppe Casolaro pubblicata il 5.9.2025 sul sito aziendale del Policlinico Umberto I nella sezione “Bandi di concorso - Atti relativi ai bandi di concorso” (ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico); - ove occorrer possa, dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Direttore della UOC Gestione delle Professioni Sanitarie dell'AOU Policlinico Umberto I, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - BC15/24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 95 del 26.11.2024 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 97 del 6.12.2024, del verbale del 11.4.2025 della Commissione e della relazione sintetica del 11.4.2025, della documentazione trasmessa dalla U.O.C. Amministrazione del Personale dell'Azienda resistente dott.ssa Serena Di Giacobbe con nota prot 34206 del 17.7.2025 allegata al verbale n. 2 del 23.7.2025 come parte integrante (allegato 2), di ogni atto della procedura concorsuale e di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso, precedente, successivo o conseguenziale, presupposto e/o consequenziale, anche non noto, e del contratto individuale di lavoro ove medio tempore stipulato, parimenti non noto, E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO di essa ricorrente ad essere inserita al primo posto della graduatoria - previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati relativo all'Avviso Pubblico de quo - con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico NONCHÉ PER LA CONDANNA dell'Azienda al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora quest'ultima risultasse soggetto destinatario di incarico, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell'Azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e successiva deliberazione di approvazione degli atti, assunzione del vincitore e conferimento dell'incarico di direttore della UOC Gestione delle Professioni Sanitarie
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti conclusivi della procedura selettiva per titoli e colloquio, chiedendo l'attribuzione del punteggio ritenuto spettante, l'inserimento al primo posto della graduatoria e il conferimento dell'incarico, nonché il risarcimento del danno qualora fosse risultata destinataria dell'incarico. Nel corso del giudizio ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, rimettendosi alla decisione del TAR sulla questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, le controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa spettino al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha quindi indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con traslatio iudicii e salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
con la conseguente "traslatio iudicii" e con la salvezza degli effetti di cui al predetto art. 11 c.p.a.
La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti della domanda nei termini e alle condizioni previste dalla disposizione.
sentenza Sezioni Unite civili Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026
La pronuncia è richiamata quale decisione che ha stabilito l'attribuzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende sanitarie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, secondo il criterio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda mediante traslatio iudicii.
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