Cassazione Penale, Ordinanza n. 13771/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Poiché non risultano elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame e ha concordato con il pubblico ministero il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la Corte di appello ha quindi rideterminato la pena in parziale riforma della decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando in modo generico l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione rileva che, trattandosi di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è inammissibile perché l'accordo in appello comporta la preclusione a dedurre in sede di legittimità doglianze riferite ai motivi rinunciati e alla quantificazione della pena concordata, salvo i casi di pena illegale, vizi della volontà, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità tra accordo e decisione.
Norme richiamate
Il concordato in appello, una volta raggiunto tra le parti, comporta la rideterminazione della pena e determina la rinuncia ai motivi di gravame nei limiti dell'accordo.
Per il ricorso contro sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la declaratoria di inammissibilità deve essere adottata senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. e il correlato art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata ai fini della valutazione sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 599, comma 4, c.p.p. (abrogato)
L'orientamento formatosi sotto il previgente concordato in appello viene ritenuto applicabile anche all'attuale disciplina dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'imputato, in appello, aderisce a un concordato sulla pena e rinuncia ai motivi di gravame, non può poi proporre in cassazione censure che attengano ai motivi rinunciati o alla pena concordata, perché l'accordo produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
- Sono ammissibili soltanto le doglianze che investano la legalità della pena, la validità della formazione del consenso dell'imputato, l'esistenza del consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo raggiunto e decisione pronunciata.
- Per le sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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