Cassazione Penale, Sentenza n. 6965/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e, in termini promiscui, vizi di motivazione (omissione, contraddittorietà, illogicità). Si contesta in particolare la qualificazione del fatto come ricettazione nonostante l'imputato avesse spiegato di aver rinvenuto gli oggetti in una discarica pubblica la sera precedente; inoltre si censura la dosimetria della pena e il rifiuto del riconoscimento delle circostanze generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità dei motivi, rilevando che il ricorrente non ha formulato critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata né si è confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale. La Corte ha osservato che la sentenza di merito aveva considerato e ritenuto inattendibile la versione del ricorrente (rinvenimento in discarica), per l'inverosimiglianza e per il valore degli oggetti, valutazione che legittimava l'attribuzione della consapevolezza della provenienza delittuosa. Sul piano sanzionatorio la Corte d'appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti nella misura massima, applicato il minimo edittale per la ricettazione e poi la riduzione per il rito. Per l'inammissibilità del ricorso il cassazionista è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018 (Rv. 275770)
In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza.
La Corte conferma che la riqualificazione dell'accusa è ammissibile anche in appello, purché il capo d'imputazione contenga gli elementi essenziali che mettano l'imputato nella condizione di difendersi dalla nuova qualificazione.
La decisione applica i principi relativi alla ricettazione: l'accertamento della consapevolezza della provenienza delittuosa può essere fondato anche sulla valutazione della inattendibilità della versione difensiva e sulle circostanze del caso concreto.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche e articolate all'apparato motivazionale della sentenza impugnata; censure generiche o vaghe sono causa di inammissibilità.
- La riqualificazione del fatto (es. da furto a ricettazione o viceversa) è consentita se il capo d'imputazione conteneva gli elementi essenziali che permettono all'imputato di difendersi dalla nuova qualificazione.
- La semplice affermazione difensiva sulla provenienza lecita delle cose (es. rinvenimento in discarica) è insufficiente se non supportata da elementi probatori o se ritenuta contraddittoria o inverosimile; il giudice può ritenere la versione inattendibile e inferire la consapevolezza della provenienza delittuosa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende; la quantificazione dipende dalla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Sul piano sanzionatorio, il riconoscimento delle attenuanti nella misura massima e l'applicazione della riduzione per il rito sono misure che il giudice di merito può adottare anche quando conferma la responsabilità.
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