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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione, dopo aver ritenuto improcedibile una domanda di concordato preventivo con riserva. La ragione del provvedimento era stata individuata nella mancata comunicazione, prima dell'autorizzazione alla vendita competitiva di una partecipazione azionaria rilevante, dell'esistenza di un contenzioso pendente in cassazione sulla titolarità di una quota del capitale sociale. Secondo il tribunale, tale omissione integrava sia violazione degli obblighi informativi del debitore nella fase prenotativa del concordato, sia atto di frode ai creditori. La corte d'appello aveva invece revocato il fallimento, ritenendo che nella domanda con riserva non potessero pretendersi le complete informazioni proprie della proposta e del piano, che l'omissione riguardasse soprattutto la richiesta di vendita dell'asset e che comunque non vi fosse stata una concreta idoneità decettiva o un pregiudizio per i creditori. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: inammissibilità del reclamo per mancata censura di una delle rationes decidendi; violazione degli obblighi informativi ex art. 161 l. fall.; erronea minimizzazione dell'omissione; erronea esclusione della potenzialità dannosa e dell'onere probatorio; illegittima neutralizzazione del pregiudizio mediante inserimento della notizia nel bando; erronea esclusione dell'atto di frode ex art. 173 l. fall.; sufficienza della sola consapevolezza della reticenza; e omessa considerazione di un ulteriore contenzioso/sequestro rilevante ai fini informativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ma ha accolto congiuntamente tutti gli altri. Ha ritenuto erronea la decisione della corte d'appello sia perché la domanda di concordato con riserva deve comunque contenere informazioni essenziali sull'attivo, inclusa l'esistenza di un contenzioso idoneo a incidere sul suo valore, sia perché l'omessa rappresentazione di fatti patrimoniali rilevanti può integrare atto di frode ai sensi dell'art. 173 l. fall. anche senza una preordinazione dolosa, essendo sufficiente la consapevole omissione di un dato potenzialmente decettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di diritto indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 161 l. fall.

    sesto, settimo e ottavo comma

    Anche nella domanda di concordato con riserva il debitore deve fornire informazioni complete e veritiere sui fatti idonei a incidere sull'attivo; il piano e la proposta possono essere riservati, ma non la rappresentazione dell'asset e delle circostanze che ne influenzano il valore.

  • art. 173 l. fall.

    L'atto di frode ricorre anche in presenza di omissioni informative su fatti patrimoniali rilevanti, potenzialmente decettivi per i creditori; non è necessaria una dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta omissiva.

  • art. 18 l. fall.

    Regola il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 104 l. fall.

    Richiamato solo come riferimento al successivo bando di vendita autorizzato in sede fallimentare.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1440 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nella domanda di concordato preventivo con riserva, la facoltà di differire la proposta e il piano non esonera il debitore dall'obbligo di rappresentare compiutamente i fatti già esistenti e idonei a incidere sulla consistenza dell'attivo e sulla valutazione dei creditori.
  • Le informazioni richieste nella fase iniziale del concordato devono consentire ai creditori un consenso informato: sono rilevanti tutti i fatti che, per prossimità logico-temporale e incidenza patrimoniale, possano alterare la percezione della convenienza e fattibilità della soluzione proposta.
  • Ai fini dell'art. 173 l. fall., l'atto di frode non richiede necessariamente una frode in senso tecnico o una preordinazione dolosa dell'effetto decettivo; è sufficiente un occultamento consapevole di circostanze patrimoniali rilevanti e potenzialmente idonee a fuorviare i creditori.
  • La verifica dell'atto di frode va compiuta in chiave oggettiva, guardando alla capacità della condotta omissiva di alterare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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