Cassazione Penale, Ordinanza n. 30880/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato ha revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato, ordinando la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario. La revoca è stata fondata su condotte ritenute incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento trattamentale: detenzione e trasporto illeciti di circa un chilogrammo di marijuana, reiterate cessioni della stessa sostanza a più acquirenti, con droga custodita presso l'appartamento della madre, nonché assunzione di stupefacenti in costanza di misura. Nel ricorso si contesta la severità della decisione e, in sostanza, se ne censura la motivazione senza indicare specifici profili di illogicità o contraddittorietà, limitandosi a una confutazione generica dell'apprezzamento del Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da una motivazione completa, coerente e logica, e che le doglianze del ricorrente fossero generiche e meramente assertive, inidonee a scalfire il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla incompatibilità delle condotte con la prosecuzione dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354
La revoca dell'affidamento in prova non discende dalla mera violazione di prescrizioni o della legge penale, ma richiede che il giudice ritenga, con motivazione adeguata e non viziata, che la violazione costituisca una sopravvenienza concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
art. 47, comma 10, l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
In caso di revoca della misura per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, il tribunale di sorveglianza deve determinare gli effetti conseguenti, valutando discrezionalmente la residua pena da espiare alla luce della durata delle limitazioni patite e dell'intero andamento dell'esperimento.
sentenza Corte costituzionale n. 343 del 1987
È richiamata per il principio secondo cui, a seguito della revoca dell'affidamento in prova, occorre determinare la residua pena detentiva ancora da espiare con valutazione discrezionale, non automatica.
Cassa delle ammende
versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emergano elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica per ogni violazione, ma richiede un giudizio di incompatibilità concreta tra la condotta tenuta e la prosecuzione del percorso rieducativo.
- Il tribunale di sorveglianza dispone di un apprezzamento discrezionale sul punto, purché la motivazione dia conto in modo logico e adeguato della gravità dei singoli episodi e della loro incidenza sul fallimento della prova.
- Nel valutare la revoca, il giudice deve considerare sia i singoli comportamenti che l'andamento complessivo del periodo di affidamento, in una prospettiva di recupero sociale del condannato.
- Quando la revoca è pronunciata, la determinazione della pena residua da espiare deve avvenire senza automatismi, tenendo conto della durata delle limitazioni già patite e del concreto contenuto prescrittivo della misura.
- Il ricorso per cassazione avverso la revoca è inammissibile se si limita a contestazioni generiche o alla mera severità della decisione, senza individuare specifici vizi logici o contraddittori della motivazione.
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