Cassazione Penale, Ordinanza n. 32328/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, il fatto non avrebbe dovuto essere sussunto nel delitto di danneggiamento, ma nella diversa figura di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La Corte rileva tuttavia che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso concreto la censura proposta non rientra, secondo la Corte, in tali ipotesi, perché non risulta un errore manifesto o una fattispecie palesemente eccentrica rispetto a quella contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, ritenendo che la censura sulla qualificazione del fatto non fosse deducibile nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e che, comunque, non emergesse un errore manifesto nella qualificazione giuridica tale da rendere ammissibile il controllo di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, qualificato in primo grado come danneggiamento.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai casi espressamente previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Prevede la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi che non richiedono la trattazione camerale partecipata.
Richiamato nel quadro della trattazione partecipata dei ricorsi, che opera per i casi diversi da quelli sottratti a tale modello.
Norma richiamata per il rito camerale partecipato nei ricorsi per cassazione.
Ha modificato il codice di rito incidendo sui limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo quando l'errore sia manifesto o la fattispecie riconosciuta risulti palesemente eccentrica rispetto a quella contestata; in difetto di tale evidenza, la censura non è ammissibile.
- Quando ricorre una causa di inammissibilità prevista per il patteggiamento, la Corte può dichiararla con procedura de plano e senza contraddittorio partecipato.
- La verifica della Corte in sede di legittimità, nei limiti consentiti, non può trasformarsi in un riesame generale della motivazione o della correttezza della scelta negoziale compiuta dalle parti, ma resta confinata ai vizi espressamente tipizzati dalla legge.
Come è indicizzato
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