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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42262/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato per furto pluriaggravato (sottrazione di una Jeep Grand Cherokee, aggravata dal fatto di aver agito in tre persone, trattarsi di cosa esposta alla pubblica fede e dal grave danno patrimoniale alla persona offesa). Ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 292 c.p.p. (assente autonoma valutazione del giudice della cautela), sostenendo che l'ordinanza fosse un mero "copia-incolla" della richiesta del Pubblico Ministero e che non avesse considerato la pregressa positiva applicazione di misure non detentive, con conseguente carenza motivazionale e vizi nella valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo congruo: il requisito di "autonoma valutazione" previsto dall'art. 292 c.p.p. non impone la riscrittura originale degli elementi fattuali e la mera trascrizione della richiesta del P.M. non costituisce di per sé vizio; il giudice deve esplicitare le ragioni per cui attribuisce al compendio indiziario il significato funzionale all'adozione della misura, ma tale esplicitazione può essere sintetica. Inoltre la Corte ha ritenuto ammissibile che il Tribunale del riesame colmasse carenze argomentative del primo provvedimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di servizio (art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza ai fini della conferma della misura cautelare da parte del Tribunale della Libertà

  • art. 292 cod. proc. pen.

    impone al giudice della cautela di esplicitare le ragioni per cui attribuisce al compendio indiziario il significato idoneo a fondare la misura; la Corte ha precisato che tale obbligo riguarda le valutazioni sottese all'adozione della misura ma non richiede una riscrittura originale degli elementi fattuali riportati nella richiesta del P.M.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    modifica normativa che ha introdotto/rafforzato l'obbligo di motivazione autonoma in materia cautelare (riferimento all'adeguamento dell'art. 292 c.p.p.)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    dispone la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come applicata dalla Corte alla luce dell'assenza di giustificata colpa

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare richiede l'esplicitazione delle ragioni che collegano il compendio indiziario ai presupposti della misura, ma non impone che il giudice riscriva originariamente tutti gli elementi di fatto; la trascrizione della richiesta del P.M. non è di per sé viziosa
  • La motivazione può essere concisa: è sufficiente che il giudice renda chiare le valutazioni sottese alla decisione, anche mediante formule sintetiche, purché si evincano i nessi logici richiesti
  • La tecnica del cosiddetto "copia-incolla" degli elementi fattuali non costituisce automaticamente assenza di autonomia; è necessario valutare il testo nel suo complesso per verificare la presenza delle valutazioni del giudice
  • Il Tribunale del riesame può integrare o colmare carenze argomentative del primo provvedimento; l'intervento del giudice del riesame è quindi idoneo, in certi limiti, a sanare insufficienze motivazionali
  • La mancata menzione di precedenti misure non detentive non è automaticamente decisiva: è preferibile che il giudice consideri esplicitamente il comportamento processuale e la risposta a misure antecedenti, ma la omissione può essere rimediata in sede di riesame
  • Ricorsi per cassazione basati esclusivamente su presunte carenze di motivazione dell'ordinanza cautelare possono essere dichiarati inammissibili se il complesso motivazionale appare sufficiente e la giurisprudenza di legittimità conforta la soluzione adottata
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni (cfr. art. 616 c.p.p.), quindi va valutata con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni

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