Cassazione Penale, Sentenza n. 10153/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della "T.I.A. Tecnologie Avanzate s.r.l.". Le censure riguardano: mancata prova dell'elemento materiale delle distrazioni operate tramite una cessione di azienda e una scissione; assenza di prova del mancato pagamento del prezzo di cessione (nonostante l'atto notarile indicasse pagamento tramite bonifico); presunta alterazione della prospettazione accusatoria per sopravvenuta valutazione del mancato versamento senza nuova contestazione; contestazione della responsabilità personale dell'imputato in quanto avrebbe eseguito decisioni assembleari senza essere socio; domanda di acquisizione di prova decisiva (testimonianza del commercialista Del Giudice) per dimostrare la consegna delle scritture contabili al ricorrente prima del furto; e dedotta inesistenza o tenuità del danno patrimoniale per cui sarebbe applicabile attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la sentenza di appello e quella di primo grado costituiscano una "doppia conforme" e possano essere lette congiuntamente. Ha valutato insussistente il mutamento del fatto rispetto all'imputazione, considerando irrilevante che l'atto notarile attestasse il pagamento del prezzo se non vi era prova che il bonifico fosse effettivamente eseguito. Ha ritenuto non credibile la versione sul furto delle scritture e ha escluso che la testimonianza indicata avrebbe dimostrato la presenza delle scritture nella vettura rubata. Ha inoltre osservato che, essendo il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione del tipo pericolo (dolo generico), non era necessario che l'agente fosse consapevole dello stato d'insolvenza. Alla luce della perdita patrimoniale determinata dalle operazioni, ha confermato l'integrazione della circostanza aggravante per danno di rilevante gravità. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. n.267/1942) art. 216, comma 1, n. 1
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in base alla perdita patrimoniale derivante dalle operazioni di cessione e scissione.
Legge fallimentare (R.D. n.267/1942) art. 223, comma 1
Richiamata insieme ad art. 216 per definire i presupposti della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta.
Legge fallimentare (R.D. n.267/1942) art. 219, comma 1
Richiama la circostanza aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha valutato la riduzione della garanzia patrimoniale come criterio per l'aggravante.
Codice di procedura penale artt. 516-521
Richiamati in relazione al rapporto tra capo di imputazione e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto assente la trasformazione radicale del fatto che avrebbe pregiudicato la difesa.
Costituzione art. 111, comma 2
Richiamata dalla difesa in tema di garanzie processuali; la Corte ha valutato la compatibilità con i principi di chiarezza dell'imputazione e del contraddittorio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo art. 6, par. 3, lett. a) e b)
Invocata in tema di diritto di essere informato della natura e causa dell'accusa e di ottenere i documenti necessari alla difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato arrecato pregiudizio alla difesa nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado e di appello adottano ragionamenti uniformi (doppia conforme) la Cassazione valuta l'insieme argomentativo e non solo i singoli passaggi formali.
- Una differenza tra quanto scritto nel capo di imputazione e quanto sviluppato nella motivazione non comporta automaticamente vizio: per violare il diritto di difesa la modifica del fatto deve essere radicale e pregiudicare la possibilità di difendersi.
- L'indicazione in atto notarile del pagamento di un prezzo non vale come prova incontrovertibile del versamento: è necessario il riscontro probatorio (es. evidenze bancarie) se si contesta l'assenza del corrispettivo.
- Le dichiarazioni tardive o contraddittorie sull'avvenuto furto di documenti fanno sorgere seri dubbi di credibilità; la mera testimonianza che qualcuno ha consegnato documenti non prova che essi siano stati poi effettivamente sottratti in un furto specifico.
- Il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è reato di pericolo (dolo generico): ai fini della condanna rileva la perdita della garanzia patrimoniale determinata dalla condotta, non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- L'assenza delle scritture contabili può essere indizio decisivo per l'accertamento del dolo specifico nella bancarotta documentale se impedisce di ricostruire gli effetti patrimoniali delle operazioni contestate.
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