Sentenza n. 12720/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; -della Determina Dirigenziale n. 2426/2022 del Direttore della Sanità e Benessere della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, e relativa allegazione, con cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 298.725,00; - nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali, statali-regionali e regionali di accertamento e ripartizione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la richiesta regionale di € 298.725,00
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022, nonché la determina della Regione Piemonte che la inseriva tra le imprese tenute al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito in rito per una sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La società ha dichiarato di avere integralmente versato alle Regioni gli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, nella misura del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119. Secondo il giudice, tale versamento determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per le annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Il difensore della ricorrente ha quindi dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il quadro normativo di riferimento degli atti adottati per l’accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e per la determinazione degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È richiamato quale ulteriore base normativa degli atti ministeriali e regionali relativi al payback per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa prevede che il versamento di una quota determinata dell’onere controverso estingua l’obbligazione dell’impresa e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il successivo versamento effettuato dal ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
- La dichiarazione resa in udienza dal ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse, quando coerente con gli effetti estintivi e preclusivi della sopravvenienza normativa, deve essere presa d’atto dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo e conduce alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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