Cassazione Penale, Sentenza n. 51436/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vizzari era stato assolto dal GUP con formula "per non aver commesso il fatto" al termine del giudizio abbreviato, sulla base delle dichiarazioni rese dal padre Teodoro Andrea Vizzari che si era assunto la responsabilità della compilazione della domanda per il Reddito di Cittadinanza e della DSU. In appello il Pubblico Ministero otteneva la riforma dell'assoluzione e la condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (omessa indicazione di elementi rilevanti per l'ammissione al beneficio, tra cui la convivente e vincite da gioco). Il ricorrente in cassazione deduceva, tra l'altro, violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.), carenza della "motivazione rafforzata" richiesta per riformare un'assoluzione, mancata valutazione del dolo e altre contestazioni di legittimità e di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso: ha ritenuto che l'assoluzione di primo grado fosse stata pronunciata ex art. 530, comma 1, c.p.p., e che la Corte d'appello abbia illegittimamente riformato quella assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive del padre, senza provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative (art. 603, comma 3-bis c.p.p.). Inoltre la Corte d'appello non ha fornito la "motivazione rafforzata" richiesta per superare la presunzione di innocenza derivante dall'assoluzione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
Norma sostanziale che incrimina l'omessa indicazione di informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al Reddito di Cittadinanza; la pronuncia di cassazione si limita però a valutare profili processuali relativi alla riforma dell'assoluzione, senza entrare nel merito dell'accertamento del dolo richiesto dalla norma
art. 442 e art. 530 cod. proc. pen.
formula "per non aver commesso il fatto"
La sentenza del GUP è stata ritenuta pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. (assoluzione), ed è destino favorevole per l'imputato che impone oneri particolari al giudice d'appello che intenda riformarla
art. 425 cod. proc. pen.
Riferimento nella motivazione di primo grado non invalida la sentenza se in contrasto col dispositivo: prevale l'elemento decisionale (dispositivo) sulla parte giustificativa (motivazione), ma ciò non attenua gli obblighi imposti all'appello quando si riforma un'assoluzione
art. 603, comma 3-bis (e comma terzo), cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice d'appello, quando intende riformare un'assoluzione fondata su dichiarazioni ritenute decisive, di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni, salvo il caso in cui emerga che la prima valutazione sia stata travisata per invenzione, omissione o falsificazione
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamata dalla difesa; la cassazione non decide nel merito su questo punto perché ha annullato la sentenza per vizi procedurali
art. 163 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e sulla possibile specialità delle circostanze; il ricorrente lamentava omissione di applicazione, ma la questione è assorbita dalla decisione sulla rinnovazione e motivazione rafforzata
art. 47, comma 3, cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione all'errore sulla legge extra-penale; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito sulla sussistenza dell'errore sulla legge, avendo annullato per vizi procedurali
art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma fiscale richiamata dalla difesa (in tema di qualificazione di "premi" e "vincite"), utilizzata per sostenere un errore sul regime fiscale e reddituale delle somme di gioco: la Corte di cassazione non ha risolto la questione sostanziale
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sul trattamento fiscale dei redditi (richiamata dalla difesa in merito alla rilevanza delle vincite da gioco ai fini reddituali); la decisione di cassazione resta invece incentrata su questioni processuali
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata in relazione alle conclusioni difensive depositate in primo grado; la Corte di appello avrebbe riportato erroneamente le richieste difensive, ma la cassazione ha annullato per vizi procedurali prima di approfondire eventuali nullità connesse
Massime di principio
- Se un'assoluzione di primo grado è fondata, anche solo in parte, su dichiarazioni di terzi ritenute decisive, il giudice d'appello che intenda riformare l'assoluzione deve, di regola, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative (art. 603 c.p.p.), salvo che emerga un chiaro travisamento, invenzione o falsificazione delle dichiarazioni
- Per riformare un'assoluzione il giudice d'appello è tenuto a una "motivazione rafforzata": deve esporre linee argomentative alternative incisive e confutare specificamente i principali rilievi della motivazione assolutoria, così da superare la presunzione di innocenza e il dubbio ragionevole
- Una discrepanza tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale il dispositivo; tuttavia, quando la decisione d'appello cambia l'esito del processo, ciò non solleva il giudice dall'obbligo di rispettare le garanzie procedurali e di fornire motivazioni adeguate
- Le questioni sostanziali (es.: dolo, errore sulla legge, qualificazione fiscale di vincite) possono essere rilevanti, ma se la decisione d'appello presenta vizi procedurali rilevanti nella valutazione delle prove decisive, tali questioni restano in ombra e la Cassazione può annullare con rinvio per rinnovare l'istruttoria
- In situazioni analoghe la difesa deve sollevare con chiarezza l'esigenza di rinnovazione delle prove o di un esame in contraddittorio delle dichiarazioni decisive; il pubblico ministero, se chiede la riforma, deve prevedere e sostenere la rinnovazione o motivare perché ricorra un'ipotesi eccezionale (travisamento/falsificazione)
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