Cassazione Penale, Sentenza n. 29881/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis. I motivi di ricorso includevano: (1) vizio di motivazione per carenza di logica e coerenza nella valutazione della persistenza del pericolo di mantenimento di collegamenti con la criminalità organizzata; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 Cedu, nella parte in cui consente il mantenimento del regime anche quando il detenuto abbia espiato la parte di pena riferibile ai delitti ostativi (art. 4-bis). Il ricorrente sosteneva di avere espiato la pena relativa ai reati ostativi di prima fascia, di aver partecipato al percorso trattamentale e di avere intrapreso una revisione critica, per cui la prosecuzione del 41-bis sarebbe ingiustificata e pregiudizievole al percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto (motivazione apparentemente mera) non ricorresse: il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la persistenza del pericolo di collegamento con l'organizzazione mafiosa richiamando il ruolo di vertice del ricorrente, l'attività tuttora egemonica del gruppo mafioso sul territorio, la mancanza di una convincente dissociazione o collaborazione e il fatto che familiari del ricorrente sono ancora presenti in area di influenza. Quanto alla questione costituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando precedenti (Sez.1, n. 36706/2021 e Sez.1, n. 18790/2015) che affermano la compatibilità del regime con il divieto di retroattività e la sua natura di misura esecutiva preventiva e non sanzionatoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati dall'art. 4-bis; si tratta di misura di natura esecutiva e preventiva, non sanzionatoria, che incide sulle modalità esecutive della pena.
art. 4-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Identifica i delitti ostativi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime 41-bis; la mera espiazione della pena relativa a tali reati non esclude automaticamente l'applicabilità del 41-bis in caso di cumulo o unificazione delle pene.
art. 25, comma 2, Cost.
Il divieto di legge penale retroattiva non è violato dall'applicazione del regime speciale quando la disciplina incide solo sulle modalità esecutive della pena (interpretazione richiamata dalla giurisprudenza citata).
art. 3 Cost. e art. 27 Cost.
I profili di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena non sono ritenuti violati dall'applicazione del 41-bis anche dopo l'espiazione della parte riferibile ai reati ostativi, perché il regime è finalizzato a prevenire il mantenimento di collegamenti criminali e riguarda le modalità esecutive della pena.
art. 3 CEDU (richiamato)
La Corte ha ritenuto la questione relativa alla conformità del 41-bis agli standard CEDU manifestamente infondata sulla base della giurisprudenza nazionale consolidata.
Sentenza Corte costituzionale n. 32/2020 (richiamata)
Richiamata per spiegare l'orientamento sul tema della retroattività e sull'analisi secondo cui il regime speciale riguarda modalità esecutive e non modifica la natura della pena.
Massime di principio
- La Corte di cassazione nella materia del 41-bis sindaca in cassazione solo vizi di diritto; il difetto di motivazione è valutabile in cassazione solo se la motivazione è meramente apparente.
- Il 41-bis può essere disposto o prorogato anche quando il detenuto abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (art. 4-bis), poiché il regime attiene alle modalità esecutive della pena e ha finalità preventive.
- La persistenza del pericolo di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione si valuta con riferimento al ruolo avuto dal detenuto, alla situazione del gruppo mafioso nel territorio e all'assenza di una concreta dissociazione o collaborazione.
- L'adesione a un percorso trattamentale o il compimento di una revisione critica non sono automaticamente idonei a far cessare il 41-bis: è necessaria una prova convincente di dissociazione o di interruzione dei legami criminali.
- Elementi fattuali come la presenza di familiari o soggetti legati al detenuto nel territorio di influenza del gruppo criminale e recenti indagini operative a carico del gruppo possono giustificare la proroga del 41-bis.
- Le questioni costituzionali che contrastano con orientamenti consolidati della giurisprudenza (sia di legittimità che costituzionale) sono frequentemente ritenute manifestamente infondate.
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