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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17960/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero concesso la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che egli riteneva applicabile al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulla particolare tenuità del fatto non fosse deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha osservato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; ha quindi ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato gli indici rilevanti per escludere l'applicazione della causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia sanzionatoria indicata dalla sentenza di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta e esiguità del danno o pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È il parametro valutativo richiamato per apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta solo se coesistono, in concreto, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi ma cumulativi.
  • La valutazione della particolare tenuità deve basarsi sugli indici relativi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, applicando i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la causa di non punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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