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Sentenza

Sentenza n. 2141/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del ricorso gerarchico e documenti caratteristici relativi alla valutazione del rendimento del militare per due periodi di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del ricorso gerarchico proposto contro la scheda valutativa n. 39, relativa al periodo 19 novembre 2022-18 novembre 2023, e il rapporto informativo n. 40, relativo al periodo 19 novembre 2023-6 febbraio 2024, nonché gli atti connessi. Ha lamentato l'abbassamento della valutazione da precedenti giudizi apicali a un livello intermedio, corrispondente a "superiore alla media" o "molto buono". I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, hanno dedotto difetto di motivazione e illogicità della valutazione finale e dei giudizi relativi alle singole qualità morali, caratteriali, intellettuali, culturali e professionali, sostenendo che il peggioramento non fosse giustificato da fatti specifici. Il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità dei documenti per mancata astensione del compilatore, in ragione di precedenti situazioni di attrito e del trasferimento del militare per incompatibilità ambientale. Il quinto motivo ha prospettato nuovamente la mancata astensione e l'eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, anche in rapporto alle valutazioni precedenti e ai riferimenti ad atteggiamenti polemici e di contrasto non sfociati in procedimenti disciplinari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto ai primi tre motivi, il TAR ha ritenuto che la variazione, anche peggiorativa, del giudizio caratteristico tra periodi diversi sia fisiologica e non richieda, per le valutazioni intermedie, una motivazione rafforzata o analitica. L'obbligo di motivazione specifica riguarda invece le valutazioni estreme, positive o negative. Il passaggio di un solo livello, da "eccellente" a "superiore alla media" e da "ottimo" a "molto buono", non è stato ritenuto sufficientemente significativo da imporre una giustificazione rafforzata; le note caratteristiche esprimono un giudizio sintetico e riservato dei superiori sul rendimento nel periodo considerato e non devono contenere un elenco analitico di fatti. Il giudice ha escluso arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento e ha ritenuto adeguatamente motivato anche il rigetto del ricorso gerarchico. Quanto agli ultimi due motivi, il TAR ha rilevato che le ipotesi di incompatibilità del valutatore previste dall'art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e non comprendono il trasferimento per incompatibilità ambientale. Anche considerando la possibile operatività dell'art. 689, comma 2, è necessaria la prova di fatti oggettivamente gravi, tali da impedire un giudizio obiettivo e da eccedere la normale contrapposizione di opinioni o metodi di lavoro. Tale prova non è stata fornita. Inoltre, i giudizi del compilatore sono stati confermati dal primo e dal secondo revisore, e non è stata dimostrata una grave inimicizia. Le precedenti valutazioni non fondano un affidamento alla conservazione del medesimo livello, poiché ogni giudizio è autonomo e riferito al relativo periodo di servizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 689, comma 2, d.P.R. n. 90/2010

    l’intervento delle autorità [...] è condizionato [...] dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo

    La disposizione può rilevare anche al di fuori delle ipotesi tipiche di incompatibilità quando fatti oggettivamente gravi, adeguatamente dimostrati, impediscano al valutatore di esprimere un giudizio obiettivo; non sono sufficienti normali contrasti di opinioni o metodi di lavoro.

  • art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010

    Le ipotesi di incompatibilità del valutatore nella redazione dei documenti caratteristici costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile di estensione analogica; il trasferimento per incompatibilità ambientale non vi è ricompreso.

Massime di principio

  • La variazione, anche peggiorativa, del giudizio caratteristico del personale militare tra diversi periodi di servizio costituisce, di regola, un evento fisiologico e non richiede una motivazione rafforzata quando si traduca in una valutazione intermedia o nell'abbassamento di un solo livello.
  • L'obbligo di motivazione analitica e specifica dei documenti caratteristici del personale militare sussiste in particolare per le valutazioni estreme, positive o negative; per le valutazioni intermedie è sufficiente un giudizio sintetico sul complesso della prestazione resa nel periodo di riferimento.
  • Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti.
  • Le ipotesi di incompatibilità del valutatore previste dall'art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e non possono essere estese analogicamente al trasferimento per incompatibilità ambientale.
  • L'obbligo di astensione del valutatore può comunque essere ravvisato, anche in presenza di una diversa ricostruzione interpretativa, solo quando siano provati fatti oggettivamente gravi, eccedenti la normale contrapposizione lavorativa, tali da impedire un giudizio obiettivo; la mera diversità delle precedenti valutazioni o il trasferimento per incompatibilità ambientale non sono sufficienti.
  • Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome: il militare non può vantare un affidamento tutelabile alla conservazione dei livelli valutativi precedentemente conseguiti, poiché anche qualità personali stabili possono manifestarsi diversamente nello specifico periodo esaminato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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