Cassazione Penale, Ordinanza n. 11258/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per i capi a), b) e c). Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso miravano a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e a riproporre censure già esaminate e respinte nel merito: in particolare la richiesta di rinnovazione istruttoria, le contestazioni sulla sussistenza delle ipotesi di reato contestate anche sotto il profilo soggettivo, il riconoscimento della continuazione interna per i fatti di resistenza di cui al capo a), il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la determinazione finale della pena. La Corte rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità perché non denunciano veri vizi di legittimità, ma si risolvono in una diversa lettura del fatto e in questioni già correttamente valutate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte fondati su una ricostruzione alternativa delle vicende fattuali e in parte meramente riproduttivi di censure già disattese dai giudici di merito con motivazione coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano in una mera ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso che riproduca censure già adeguatamente esaminate e disattese in appello, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente, puntuale e non affetta da manifeste incongruenze.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria, se finalizzata solo a contrastare la valutazione probatoria già compiuta nei gradi di merito, non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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