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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05604/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 517 c.p. per avere posto in vendita o comunque messo in circolazione 26 bombole di GPL di proprietà di una società terza, idonee a trarre in inganno il compratore circa origine, qualità e provenienza del prodotto. In particolare, secondo la ricostruzione richiamata nella decisione, le bombole recavano il marchio della società dell'imputato, erano state rinvenute su un furgoncino nei pressi di un distributore, in area pertinenziale della società, e risultavano riverniciate per occultarne la proprietà e l'originaria provenienza, mentre veniva esclusa la tesi difensiva della destinazione alla rottamazione. Con il primo motivo si censurava la motivazione sulla responsabilità per il reato contestato; con il secondo si contestavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, il trattamento sanzionatorio e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo si deduceva difetto di motivazione sulla statuizione civilistica e sul risarcimento del danno in favore della parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, con motivazione ritenuta corretta quanto alla condotta di messa in vendita e all'elemento soggettivo, desumibile dal rinvenimento delle bombole, dalla riverniciatura e dalla finalità di occultamento della provenienza. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche erano state riconosciute e le doglianze su pena e art. 131-bis c.p. non si confrontavano con la motivazione di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendo la liquidazione del danno morale demandata a separato giudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.

    vendita di prodotti industriali con segni mendaci

    punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali idonei a ingannare sull'origine, provenienza o qualità; la condotta può risultare integrata anche attraverso l'occultamento della provenienza effettiva del bene e la sua presentazione come riferibile a un diverso soggetto imprenditoriale.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche risultano già riconosciute dal giudice di merito; una censura sul punto è inammissibile se formulata in modo meramente assertivo e senza confrontarsi con la motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile se generica e priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 517 cod.pen.

    richiamato come norma incriminatrice per la vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 517 c.p. la condotta punibile può consistere nella messa in vendita o nella circolazione di prodotti industriali con presentazione ingannevole sull'origine o provenienza, anche quando il segno mendace derivi da elementi fattuali quali riverniciatura, collocazione dei beni e occultamento della loro reale appartenenza.
  • La responsabilità può essere sostenuta anche sulla base di indici fattuali che rendano non credibile la destinazione lecita prospettata dalla difesa, purché la motivazione dia conto dell'idoneità ingannatoria della condotta.
  • Le doglianze su attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio e particolare tenuità del fatto devono essere specifiche e confrontarsi con la decisione di merito; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La critica alla statuizione civile è inammissibile quando ignora il contenuto della motivazione e non si confronta con la regolazione del danno rimesso, in tutto o in parte, a separato giudizio.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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